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Sez. 1, Sentenza n. 10263 del 22/09/1999 (Rv. 530192 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - IN GENERE | Dopo la costituzione della società ma prima dell'iscrizione nel registro delle imprese - Applicabilità analogica del terzo comma dell'art. 2331 cod. civ. - Conseguenze - Nullità del trasferimento - Trasferimento anteriore alla costituzione - Identità di disciplina - Possibile qualificazione come vendita di cosa futura - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530192-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - IN GENERE

Premesso che la norma del terzo comma dell'art. 2331 cod. civ. è applicabile anche alle società a responsabilità limitata e che, quindi, il trasferimento di quote di tale società, pur già costituita, anteriormente alla sua iscrizione nel registro delle imprese, è nullo, a maggior ragione deve ritenersi nullo il trasferimento di tali quote prima che la società sia stata costituita, senza che esso possa giustificarsi con la qualificazione del negozio come vendita di cosa futura.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2475 com. 2, Cod. Civ. art. 2331 com. 3, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1472

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)