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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10511 del 31/03/2022 (Rv. 664565 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M. | Rinuncia del PM all’istanza di fallimento presentata – Ammissibilità – Fondamento – Conseguenze.
Stato
decisa il 2022-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664565-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M.

In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, Il P.M. può rinunciare all'istanza che abbia presentato ex art. 7 l.fall, poiché la sua richiesta è da equipararsi al ricorso dei creditori e i suoi poteri sono gli stessi delle parti private, fermo restando che tale rinuncia non determina effetti definitivi tramite la formazione di un giudicato, potendo l'istanza di fallimento essere successivamente riproposta dallo stesso P.M., senza pregiudizio alcuno per gli interessi pubblicistici sottesi, compresi quelli tutelati penalmente tramite l'esercizio dell'azione penale, in

relazione ad eventuali delitti per il cui accertamento è necessaria la dichiarazione di fallimento del debitore.

Cod. Proc. Civ. art. 69, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 7, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)