Nuove norme per il servizio di leva
Testo in vigore al
Art. 12
1. A partire dal mese di maggio dell'anno in cui i giovani compiono il diciassettesimo anno di eta', gli uffici di leva delle capitanerie di porto devono chiedere agli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nella Aeronautica che nelle liste di leva, a fianco ai nominativi dei giovani iscritti nelle note preparatorie, sia apposta l'annotazione indicante la soggezione degli stessi alla leva per l'arruolamento nel CEMM.
2. Effettuata tale annotazione, gli uffici di leva per lo arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica trasmettono agli uffici di leva delle capitanerie di porto la documentazione personale degli iscritti di cui al comma precedente.
3. Successivamente gli uffici di leva delle capitanerie di porto, su disposizione dell'autorita' centrale, devono compilare le note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM, in ordine alfabetico, includendovi tutti i giovani iscritti nelle note preparatorie, per ciascuno dei quali sia stata riportata l'annotazione di cui al precedente primo comma da parte degli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica.
4. Nelle note definitive saranno aggiunti tutti gli omessi ed i gia' rimandati, per qualsiasi motivo, alla prossima leva.
Art. 13
1. Le operazioni di leva per ogni singola classe si svolgono in un'unica sessione che ha inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
2. Durante tale sessione, i consigli di leva ammettono, dopo esame delle relative domande, all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo 22 della presente legge gli iscritti che vi abbiano titolo, previo arruolamento senza visita medica, qualora il Ministro per la difesa si avvalga della facolta' prevista dall'ultimo comma dell'articolo 14.
3. I distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto ammettono al ritardo o rinvio della prestazione del servizio militare, ai sensi degli articoli 19 e 20 della presente legge e 88, 89 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, gli arruolati che vi abbiano titolo.
4. I giovani di cui al secondo comma che, ritenendosi inabili al servizio militare, desiderano essere sottoposti all'esame personale, debbono farne esplicita documentata richiesta.
5. Per tutti gli altri che non hanno presentato domanda di ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva, i consigli di leva procedono al loro esame personale.
6. Gli arruolati senza visita ai sensi del secondo comma del presente articolo saranno sottoposti a visita fisio-psico-attitudinale all'atto della loro chiamata alle armi, qualora siano tenuti a compiere la ferma di leva.
Art. 14
1. Il consiglio di leva, dopo aver effettuato le operazioni di cui agli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237:
a) cancella dalle liste di leva i deceduti;
b) pronuncia l'esclusione di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica citato;
c) decide sulle domande di ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva di cui all'articolo 22 della presente legge;
d) pronuncia la riforma senza visita di coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 52 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;
e) pronuncia la riforma o la rivedibilita' di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal capo IV del citato decreto del Presidente della Repubblica;
f) pronuncia l'arruolamento nell'Esercito di tutti coloro che risultino idonei al servizio militare, comprendendo fra gli idonei i gia' arruolati volontariamente;
g) pronuncia l'arruolamento senza visita per gli iscritti che abbiano ottenuto l'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo 22 della presente legge qualora il Ministro per la difesa si avvalga della facolta' prevista dall'ultimo comma del presente articolo, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 13;
h) pronuncia la dichiarazione di renitenza sia per gli iscritti che non si siano presentati senza giustificato motivo, sia per coloro che, pur essendosi presentati innanzi al consiglio di leva, rifiutano di sottoporsi all'esame personale; per questi ultimi pronuncera' altresi' il loro arruolamento senza visita;
i) invita pubblicamente i presenti, alla fine della seduta, a dichiarare se loro consti la omissione nelle liste di giovani che debbono concorrere alla leva e, sulle osservazioni o denunce ricevute, decide in conseguenza;
l) fornisce al comandante del distretto militare, per gli arruolati nell'Esercito, gli elementi che debbono servire alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi.
2. Gli iscritti di leva sono, dopo l'arruolamento, collocati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono pero' anche essere immediatamente avviati alle armi.
3. Debbono, in ogni caso, essere avviati alle armi, subito dopo l'arruolamento, i renitenti arruolati e denunciati all'autorita' giudiziaria i quali appartengono a classe o contingente o scaglione gia' chiamato alle armi, purche' non abbiano titolo a dispensa, esenzione, rinvio o ritardo della prestazione del servizio.
4. Il Ministro per la difesa ha la facolta' di dispensare dall'esame personale gli iscritti per i quali dal consiglio di leva sia stata accertata l'esistenza dei titoli idonei ad ottenere l'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva.
Art. 15
1. Gli iscritti nelle note definitive hanno l'obbligo di presentarsi alla data e al consiglio di leva indicati nel precetto personale di chiamata alla leva; ai predetti iscritti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
2. Gli iscritti che sono imbarcati su navi all'estero che fanno periodicamente ritorno nella Repubblica hanno l'obbligo di sbarcare al primo approdo nello Stato e di presentarsi al consiglio di leva per l'arruolamento nel CEMM piu' vicino al predetto approdo, nel termine di venti giorni dalla data di arrivo della nave.
3. Le autorita' diplomatiche o consolari all'estero possono impedire il passaggio da una nave all'altra di iscritti chiamati alla leva.
4. I pescatori imbarcati su navi spedite e partite per campagne di pesca periodica possono ritardare la loro presentazione fino al termine della campagna stessa.
5. Gli iscritti che non si presentano per giustificati motivi nel termine stabilito hanno l'obbligo di darne subito notizia all'ufficio di leva della capitaneria di porto competente e di regolare la propria posizione entro la data di chiusura della sessione di leva.
6. Sono dispensati dal presentarsi al consiglio di leva per l'arruolamento nel CEMM gli iscritti che si trovano nelle condizioni stabilite dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
Art. 16
1. Il consiglio di leva per l'arruolamento nel CEMM dopo aver verificato e chiuso le note definitive, prende in esame la posizione di ogni iscritto e delibera relativamente agli argomenti indicati nel precedente articolo 14, escluse le lettere a), f) ed l), e nell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
2. Inoltre delibera:
a) la cancellazione dei deceduti dalle note definitive, dandone comunicazione all'ufficio di leva della capitaneria di porto competente, per i successivi adempimenti;
b) la cancellazione dalle note definitive, con conseguente annullamento della relativa annotazione nelle liste di leva:
1) degli iscritti di cui ai numeri 1), 4), 5) e 6) del precedente articolo 6;
2) degli iscritti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente articolo 6, previo esame di documentata domanda;
c) il computo nella leva dei gia' arruolati volontariamente nel CEMM e nella guardia di finanza - contingente di mare, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;
d) l'arruolamento nel CEMM degli idonei ed atti per la Marina militare ovvero l'arruolamento dei restanti idonei nell'Esercito.
3. Il presidente del consiglio di leva, sulla base dei documenti in suo possesso, dispone la compilazione del documento matricolare dell'arruolato nel CEMM da parte dell'ufficio di leva della capitaneria di porto competente o fornisce al comandante del distretto militare, per gli arruolati nell'Esercito, gli elementi necessari alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi.
Art. 17
1. Il numero degli arruolati di leva nel CEMM e la data del loro avviamento alle armi vengono determinati dal Ministro in relazione alle esigenze della Marina.
2. Alla chiamata ed all'avviamento alle armi provvedono gli uffici di leva delle capitanerie di porto.
3. I predetti arruolati, alla data fissata, vengono presi in forza dai centri addestramento reclute della Marina militare.
Art. 18
1. Per gli allievi non sottoposti a vincoli di ferma volontaria e per i militari che siano stati prosciolti dalla ferma volontariamente contratta presso le forze armate o corpi dello Stato, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermita' dipendenti da cause di servizio, il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle forze armate o corpi armati dello Stato non e' computabile nella ferma di leva.
Art. 19
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1997, N. 504
Art. 20
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1997, N. 504
Art. 21
1. Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa con il termine degli studi, salvo il disposto dei precedenti articoli 17 e 18, ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi in ogni caso al compimento dell'eta' prescritta dal primo comma del precedente articolo 19 e dall'articolo 20.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1997, N. 504
Art. 22
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1997, N. 504
Art. 23
1. L'ammissione ad eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo precedente e' consentita quando nessun fratello vivente dell'iscritto, di eta' inferiore a quaranta anni, abbia fruito di riduzione o dispensa della ferma di leva.
2. Tale disposizione non e' applicabile nell'ipotesi di cui ai numeri 7) ed 8) del primo comma dell'articolo precedente e della dispensa di cui al secondo comma dell'articolo stesso.
3. Ai fini del riconoscimento del titolo di cui al numero 6) del precedente articolo, i figli che non abbiano potuto ultimare la ferma di leva perche' dichiarati non idonei al servizio sono considerati come se avessero soddisfatto gli obblighi del servizio militare.
Art. 24
1. I titoli all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva possono essere invocati:
1) quando sussistano perfetti entro la data di chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorra per ragioni di eta' o per legittimo rimando;
2) quando si verifichino tra la data di chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorre ed il giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione al quale l'iscritto stesso e' interessato, purche' derivino da modificazioni sopravvenute alla situazione di famiglia, non determinate dalla volonta' degli interessati.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1986, N. 958.
Art. 25
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1997, N. 504
Art. 26
1. Il Ministro per la difesa ha facolta' di anticipare l'invio in congedo illimitato dei militari in servizio alle armi che, per sopravvenute modificazioni nelle situazioni di famiglia non determinate dalla volonta' degli interessati, vengano a trovarsi in una delle condizioni previste dal n. 1) al n. 8) dell'articolo 22, oppure determinate ai sensi dell'ultimo comma del predetto articolo sempre che detta condizione sia stata inserita nel manifesto di chiamata alla leva della classe la cui leva e' in corso al momento della domanda.
2. L'ammissione all'eventuale congedo anticipato e' pronunciata dai consigli di leva.
Art. 27
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1997, N. 504
Art. 28
1. Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, i restanti posti che annualmente si renderanno disponibili nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa, vengono conferiti:
1) nella categoria degli operai specializzati:
a) nella misura del 40 per cento al personale militare volontario specializzato congedato senza demerito al termine delle ferme speciali e delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90;
b) nella misura del 50 per cento al personale operaio qualificato che puo' conseguire il passaggio mediante inquadramento alla categoria degli specializzati;
2) nella categoria degli operai qualificati:
a) nella misura del 40 per cento al personale militare volontario specializzato congedato senza demerito al termine delle ferme speciali e delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90;
b) nella misura del 25 per cento al personale operaio comune che puo' conseguire il passaggio mediante inquadramento alla categoria immediatamente superiore;
c) nella misura del 25 per cento agli allievi operai che hanno conseguito negli ultimi due anni l'attestato di idoneita' previsto dall'articolo 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345, presso una delle scuole allievi operai del Ministero della difesa;
3) nella categoria degli operai comuni:
a) nella misura del 40 per cento al personale militare volontario congedato senza demerito al termine delle ferme speciali o delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90;
b) nella misura del 45 per cento agli allievi operai che hanno conseguito negli ultimi due anni l'attestato di idoneita' previsto dall'articolo 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345, presso una delle scuole allievi operai del Ministero della difesa.
2. I posti non ricoperti dopo le assunzioni di cui al comma precedente vengono conferiti con pubblico concorso.
3. La nomina dei militari volontari congedati senza demerito nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa viene effettuata per singole qualifiche di mestiere o gruppi di qualifiche affini, considerando, quale ordine di precedenza, la data di presentazione delle domande nell'ambito di ciascuna forza armata. La corrispondenza tra qualifiche di mestiere delle categorie degli operai e categorie e livello di specializzazione militare e' stabilita con decreto del Ministro per la difesa.
4. I posti sono conferiti senza concorso a detto personale e vengono ripartiti per forza armata di provenienza in proporzione al numero delle domande rispettivamente presentate. In mancanza di beneficiari provenienti da una forza armata, i posti vengono devoluti ai volontari congedati senza demerito appartenenti alle altre due forze armate.
5. E' abrogato l'articolo 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447.
Art. 29
1. I posti di impiego civile nell'Amministrazione della difesa riservati ai sottufficiali ai sensi degli articoli 57 e 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, che restino vacanti per mancanza di aspiranti, sono conferiti senza concorso ai volontari della rispettiva forza armata congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme da non piu' di tre anni che ne facciano domanda e siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al ruolo nel quale si chiede la nomina.
2. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal collocamento in congedo.
3. L'ordine di precedenza per la nomina e' determinato dalla data di presentazione delle domande.
4. Qualora non venga ricoperto il terzo dei posti riservato ai sottufficiali ai sensi del primo comma, lettera b), dell'articolo 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, i posti rimanenti sono conferiti senza concorso agli ex volontari in possesso dei prescritti titoli di studio che ne facciano domanda.
Art. 30
1. Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province, nonche' dei comuni superiori a 150.000 abitanti, sono obbligate ad assumere, nel limite del cinque per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del dieci per cento delle assunzioni annuali degli operai, i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati delle tre Forze armate
congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte.
2. Se alle assunzioni si provvede per concorso la riserva dei posti di
cui al comma primo, opera sui posti messi a concorso. Se l'assunzione e' fatta senza concorso, all'accertamento dell'idoneita' professionale si provvede mediante apposita prova.
3. La domanda di assunzione deve essere presentata a pena di decadenza entro un anno dalla data del collocamento in congedo.
4. I bandi di concorso, o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale, emanati dalle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo, debbono recare l'attestazione dei posti riservati agli aventi diritto di cui allo stesso primo comma.
5. Il Ministero della difesa agevola il collocamento al lavoro dei militari in ferma di leva prolungata che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.
6. Il Ministero della difesa agevola altresi' l'avviamento al lavoro degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, nell'ambito delle riserve di posti loro concesse ai sensi dell'articolo 40 della stessa legge.
7. Le amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo e al secondo comma del citato articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, trasmettono alla Direzione generale delle provvidenze per il personale del Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonche', entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno precedente.
8. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma di leva prolungata, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo per l'iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento.
Art. 31
1. Dopo i titoli di preferenza a parita' di merito previsti dalle vigenti disposizioni di legge per le assunzioni mediante concorso presso le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti richiamati nell'articolo 30, e' aggiunto il seguente: "militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme".
Art. 32
1. I militari di truppa in ferma prolungata dell'Esercito possono assumere, oltre la ferma biennale prevista dalle disposizioni in vigore, una ferma triennale. I volontari a ferma biennale possono chiedere di commutarla in ferma triennale.
2. Al termine delle ferme contratte, i volontari suddetti possono chiedere successive rafferme annuali fino a un massimo di quattro.
3. I volontari di cui al presente articolo, che abbiano compiuto almeno ventiquattro mesi di servizio e non optino per la promozione a sergente di complemento ai sensi delle vigenti disposizioni, possono essere promossi al grado di sergente, nel limite dei posti disponibili nella forza organica determinata ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 giugno 1964, n. 447.