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Sez. 2, Sentenza n. 3875 del 18/06/1980 (Rv. 407746 - 01)

VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - VENDITA DI COSA FUTURA - VENDITA OBBLIGATORIA - CONFIGURABILITA - EFFETTO TRASLATIVO DELLA PROPRIETA - DIFFERIMENTO NATURALE O PATTIZIO.*
Stato
decisa il 1980-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407746-01

VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - VENDITA DI COSA FUTURA - VENDITA OBBLIGATORIA - CONFIGURABILITA - EFFETTO TRASLATIVO DELLA PROPRIETA - DIFFERIMENTO NATURALE O PATTIZIO.*

La vendita di cosa futura, pur non comportando il passaggio della proprieta della cosa al compratore simultaneamente e per effetto della semplice manifestazione del consenso, non costituisce un negozio a formazione successiva di carattere e con effetti meramente preliminari, ma configura un'ipotesi di vendita obbligatoria, di per se sufficiente a produrre l'effetto traslativo della proprieta nel momento in cui la cosa verra ad esistenza o anche in un momento successivo, qualora le parti, nell'Esercizio della loro autonomia negoziale, abbiano differito l'effetto medesimo ad un momento posteriore a quello in cui la cosa viene ad esistenza. (Conf 4047/78, mass n 393652).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)