Sez. 3, Sentenza n. 524 del 27/01/1986 (Rv. 444121 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - SANATORIA EX ART. 55 LEGGE N. 392 DEL 1978 - LEGITTIMAZIONE DEL PROCURATORE AD LITEM DEL LOCATORE A RICEVERE IL PAGAMENTO - RIFIUTO ILLEGITTIMO - INADEMPIMENTO NON ADDEBITABILE AL CONDUTTORE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - SANATORIA EX ART. 55 LEGGE N. 392 DEL 1978 - LEGITTIMAZIONE DEL PROCURATORE AD LITEM DEL LOCATORE A RICEVERE IL PAGAMENTO - RIFIUTO ILLEGITTIMO - INADEMPIMENTO NON ADDEBITABILE AL CONDUTTORE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
Qualora il conduttore di immobile urbano, convenuto in giudizio per morosità, davanti al pretore, provveda a norma dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978, all'offerta del pagamento dei canoni arretrati (o degli oneri accessori), il locatore è tenuto a ricevere tale pagamento ed il suo procuratore ad litem è legittimato, a norma dell'art. 1188, primo comma, cod. civ., a ricevere il pagamento stesso. All'illegittimo rifiuto del procuratore ad litem a ricevere il pagamento, consegue, pertanto, che la situazione obiettiva di inadempimento, non è addebitabile al conduttore a titolo di colpa e quindi l'esclusione della risoluzione del rapporto di locazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)