Sez. 1, Sentenza n. 1246 del 09/06/1983 Cc. (dep. 14/06/1983) Rv. 159501 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO - DIFFERENZE - ELEMENTI SPECIALIZZANTI - FORZA INTIMIDATRICE DEL VINCOLO ORGANIZZATIVO.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO - DIFFERENZE - ELEMENTI SPECIALIZZANTI - FORZA INTIMIDATRICE DEL VINCOLO ORGANIZZATIVO.*
L'associazione di tipo mafioso o altre associazioni criminose, comunque localmente denominate, si differenziano nettamente dalla ordinaria associazione per delinquere, indicando l'art. 416 bis cod. pen., introdotto dall'art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646, l'elemento specializzante della forza intimidatrice del vincolo organizzativo. Nulla in termini.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)