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Sez. 3, Sentenza n. 2074 del 16/07/1973 (Rv. 365236 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVA: DINIEGO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1973-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365236-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVA: DINIEGO - LEGITTIMITA.*

Al giudice del merito non e demandato soltanto il potere di valutare, secondo il suo prudente apprezzamento, le prove raccolte (art 116 cod proc civ), ma anche, ed in applicazione dello stesso principio, quello di non procedere ad ulteriori indagini istruttorie quando ritenga di disporre gia di elementi attendibili ed esaurienti sui quali fondare il proprio giudizio, o quando i fatti che si vorrebbero provare gli appaiono privi di influenza sulla decisione. (V 465/73, mass n 362470).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)