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Sez. 1, Sentenza n. 3930 del 01/02/1989 Ud. (dep. 17/03/1989) Rv. 180808 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - OMICIDIO - PREMEDITAZIONE - OCCASIONALITÀ DEL MOMENTO CONSUMATIVO - IRRILEVANZA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1989-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180808-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - OMICIDIO - PREMEDITAZIONE - OCCASIONALITÀ DEL MOMENTO CONSUMATIVO - IRRILEVANZA - CONDIZIONE.*

L'aggravante della premeditazione implica un elemento ideologico, consistente nel perdurare nell'animo dell'agente di una risoluzione criminosa e un elemento cronologico, rappresentato dal trascorrere, fra l'insorgenza e l'attuazione del proposito criminoso, di un lasso di tempo apprezzabile, in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa e consentirne il recesso. L'occasionalità del momento di consumazione non contraddice alla premeditazione quando la consumazione abbia caratteristiche di esecuzione e si colleghi ad una precisa causale che riveli il proposito criminoso mantenuto nel tempo. (Conf mass n 177095; (Conf mass n 159374).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 576, Cod. Pen. art. 577

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)