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Sez. 3, Sentenza n. 2509 del 21/02/2002 (Rv. 552399 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - CONCILIAZIONE | Procedura di esecuzione per rilascio di un fondo rustico - Deduzione dell'inesistenza del titolo esecutivo da parte dell'occupante - Natura della controversia - Controversia agraria - Esclusione - Conseguenze in tema di tentativo obbligatorio di conciliazione.
Stato
decisa il 2002-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552399-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - CONCILIAZIONE

In tema di contratti agrari, la parte che, in sede di opposizione all'esecuzione per rilascio di un fondo rustico, abbia dedotto l'inesistenza del titolo esecutivo, non introduce alcuna domanda relativa a controversia in materia di contratti agrari, e non ha, conseguentemente, alcun onere di far precedere la sua opposizione dal tentativo di conciliazione di cui alla legge 203/1982.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)