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Decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Testo in vigore al

Art. 24

1. L'art. 24 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente:
"Il presidente della Giunta provinciale ha facolta' di autorizzare, sentito l'ispettore provinciale dell'agricoltura, la cattura dei passeri nelle zone coltivate a riso o a grano, e degli storni, nelle zone dove essa appaia indispensabile per esigenze dell'agricoltura, a persone nominativamente indicate, su proposta del Comitato provinciale della caccia d'intesa coi proprietari dei terreni, anche in periodo di caccia chiusa, esclusi i mesi di aprile e maggio, limitatamente al periodo di tempo in cui possono effettivamente danneggiare le semine o i inaccolti. L'autorizzazione si estende alla, presa di uova, di nidi e di piccoli nati dai passeri sui tetti delle abitazioni rurali ed appartenenze. La cattura puo' avere luogo anche in ore e con mezzi vietati.
L'ordinanza del presidente della Giunta provinciale determina le modalita' con le quali puo' esercitarsi l'aucupio, nonche' il modo di utilizzare i passeri e gli storni catturati; essa viene trasmessa al Comitato provinciale della caccia per la comunicazione agli interessati.
Nella penisola salentina (province di Brindisi, Bari, Taranto e Lecce), quando si renda necessario alla protezione del frutto pendente dagli oliveti e per le condizioni economiche locali, i presidenti delle Giunte provinciali, su proposta dell'ispettore provinciale dell'agricoltura e sentito il Comitato provinciale della caccia, possono autorizzare, durante il periodo dal 15 ottobre al 21 marzo, la cattura dei tordi secondo le consuetudini locali, anche con mezzi normalmente vietati. A tale cattura si deve attendere esclusivamente nei boschetti cedui di estensione non superiore ai due ettari, posti tra oliveti e preventivamente denunciati al detto Comitato.
I mezzi di cattura di cui al presente articolo rimangono in custodia del Comitato provinciale della caccia, che ne consente l'uso temporaneo, sotto il proprio controllo.
Per le relative tese deve essere pagata la tassa fissata dall'art. 90 lettera h".

Art. 25

1. Il secondo e sesto comma dell'art. 25 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti:
"Il presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, ha facolta' di autorizzare, stabilendone le modalita', la caccia agli animali nocivi, in periodo di divieto di caccia, a persone nominativamente designate dal predetto Comitato".
"Il presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, puo' limitare od anche sospendere in una o piu' localita', ed in periodi di tempo determinati, la caccia, o la cattura di una o piu' specie di animali nocivi, nonche' la presa dei piccoli o la distruzione dei nidi".

Art. 26

1. L'art. 27 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente:
"Il presidente della Giunta provinciale puo' accordare a zoologi e a persone addette ai gabinetti scientifici di zoologia permessi di catturare ed uccidere esemplari di determinate specie di selvaggina e di prendere uova, nidi e piccoli nati, a scopo di studio.
Il presidente della Giunta provinciale puo' parimenti autorizzare osservatori ornitologici, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad esercitare l'uccellagione, in qualsiasi tempo dell'anno, anche a specie proibite e con mezzi vietati, a condizioni da stabilirsi volta per volta e con esenzione da ogni tassa di licenza.
Il presidente della Giunta provinciale, su richiesta del Comitato provinciale della caccia, puo' autorizzare, sotto determinate condizioni, la cattura di selvaggina, a scopo di ripopolamento, dovunque ed in qualsiasi tempo, e puo' autorizzare la cattura di colombi, storni e passeri per il tiro a volo in competizioni sportive, e di quaglie per l'addestramento dei cani e per le prove su terreno".

Art. 27

1. Il secondo comma dell'art. 34 del testo unico delle norme per la
protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato
con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Il presidente della Giunta provinciale, in casi di particolari
necessita' tecniche di ripopolamento di altre localita', puo' consentire, su proposta del Comitato provinciale della caccia, deroghe al divieto posto al prime comma".

Art. 28

1. Il secondo comma dell'art. 35 del testo unico delle norme per la
protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato
con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Il presidente della Giunta provinciale puo' altresi' consentire,
in caso di particolari necessita' tecniche di ripopolamento di altre localita', su proposta del Comitato provinciale della caccia, deroghe al divieto di cui alla prima parte del precedente comma".

Art. 29

1. L'ultimo comma dell'art. 43 del testo unico delle norme per la
protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato
con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Il presidente della Giunta provinciale puo' permettere, in
qualsiasi tempo e sotto determinate condizioni, nelle bandite, nelle riserve, nelle zone di ripopolamento e cattura, la cattura di qualsiasi specie di selvaggina a scopo di ripopolamento, nonche' la cattura e l'uccisione, per esigenze tecniche della bandita o della riserva, o per la protezione delle colture. Puo' altresi' autorizzarne la vendita".

Art. 30

1. Il primo comma dell'art. 48 del testo unico delle norme per la
protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato
con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Con decreto del prefetto, su proposta del presidente della Giunta
provinciale, puo' essere vietato, a chi stabilmente o temporaneamente abiti nell'interno di una bandita o di una riserva, anche la semplice detenzione di armi o di cani o di arnesi atti alla caccia o all'uccellagione".

Art. 32

1. Il primo comma dell'art. 52 del testo unico delle norme per la
protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato
con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "L'Amministrazione provinciale, sentito il parere del Comitato
provinciale della caccia e del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, puo' costituire una o piu' zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, da servire ai bisogni faunistici, con particolare riguardo a quelli della Provincia, salvo il caso previsto dall'art. 53, per il quale provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste".

Art. 33

1. L'art. 54 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente:
"Le zone di ripopolamento e cattura di cui ai due precedenti articoli non devono avere un'estensione inferiore agli ettari trecento ne' superiore agli ettari tremila ed hanno la durata di anni tre, salvo rinnovo alla scadenza. Il limite massimo dell'estensione non si applica per la zona delle Alpi.
Le zone predette sono gestite dalle Amministrazioni provinciali secondo le direttive di carattere generale da stabilirsi con suo decreto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, ai sensi dell'art. 1 della legge 11 marzo 1953, n. 150.
"Qualora la gestione delle zone anzidette pregiudichi la produzione agraria, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' prescrivere che l'Amministrazione provinciale corrisponda una indennita' ai proprietari danneggiati. La misura della indennita' e' determinata dalla Giunta provinciale, su parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nei limiti delle assegnazioni di bilancio per i servizi della caccia, concede, di anno in anno, contributi per l'esercizio delle zone di ripopolamento e cattura".

Art. 34

1. L'ultimo comma dell'art. 55 del testo unico delle norme per la
protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato
con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Prima della scadenza dell'apertura della zona, la Amministrazione
provinciale puo' prelevare dalla stessa, a scopo di ripopolamento, la selvaggina stanziale protetta di cui sia possibile la cattura".

Art. 35

1. Il quinto comma dell'art. 61 del testo unico delle norme per la
protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato
con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dai seguenti: "Il contratto di affitto di una riserva non e' valido, agli effetti
della presente legge, ove non sia stato comunicato al presidente della Giunta provinciale e da questo ratificato, sentito il Comitato provinciale della caccia.
Per le riserve che interessano i territori di due o piu' Province la comunicazione e' fatta al Ministro per la agricoltura e per le foreste, che provvede alla ratifica.
Sentiti i presidenti delle Giunte provinciali competenti per territorio".

Art. 36

1. Il nono comma dell'art. 61 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dai seguenti:
"Il sesto del ricavato complessivo delle tasse ettariali sopra specificate verra' destinato ogni anno alla concessione di premi alle riserve che pratichino intensivi allevamenti di selvaggina. Il premio, sia per le riserve aperte sia per le riserve chiuse, non puo' superare il quintuplo della tassa corrispondente all'ettaraggio della riserva.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste determina, con proprio decreto, la ripartizione tra le varie Amministrazioni provinciali della quota parte delle tasse ettariali destinata alla erogazione di premi ai concessionari di riserva.
L'Amministrazione provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, dispone, nei limiti delle assegnazioni finanziarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la concessione di premi ai concessionari di riserve".

Art. 37

1. L'art. 82 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente:
"Con provvedimenti del presidente della Giunta provinciale e' costituito in ciascuna Provincia il Comitato provinciale della caccia, organo della Provincia, con ordinamento autonomo. Esso si compone:
a) di un consigliere provinciale, in qualita' di presidente;
b) del presidente della sezione della Federazione italiana della caccia, con sede nel capoluogo della Provincia, in qualita' di vice-presidente;
c) del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
d) del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;
e) di un insegnante di scienze naturali (zoologo);
f) di quattro soci della Federazione italiana della caccia, di cui uno, possibilmente, concessionario di riserva;
g) di un rappresentante dell'Associazione agricoltori;
h) di un rappresentante dei coltivatori diretti.
I membri soci della Federazione della caccia sono nominati e revocati su proposta della Federazione stessa.
Le adunanze del Comitato sono valide quando intervenga almeno la meta' dei suoi membri in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
Ai membri del Comitato non e' dovuta alcuna indennita' o medaglia di presenza. Il Comitato elegge nel proprio serio il segretario.
I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
La revisione dei conti e' affidata a un funzionario dell'Amministrazione provinciale, nominato dal presidente della Giunta provinciale.
Il servizio di cassa e' affidato alla tesoreria, dell'Amministrazione provinciale.
Il Comitato provinciale della caccia ha sede presso l'Amministrazione provinciale".

Art. 38

1. L'art. 83 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e sostituito dal seguente:
"I Comitati provinciali della caccia hanno i seguenti compiti:
a) vigilare sull'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, venatoria e provvedere nella Provincia, secondo le direttive indicate dal presidente della Giunta provinciale, a tutte le iniziative atte a conseguire il ripopolamento della selvaggina stanziale, anche mediante opportune immissioni, e alla repressione degli abusi in materia, di caccia e di uccellagione, a mezzo anche di apposite guardie;
b) dare impulso nella Provincia ad una vasta azione di propaganda, che valga a diffondere tra i cacciatori e uccellatori e tra i cittadini tutti la conoscenza delle leggi sulla caccia ed il rispetto delle norme disciplinanti la materia venatoria;
c) segnalare al presidente della Giunta provinciale le bandite e le riserve che rispondano agli scopi della legge, indicandone l'effettivo rendimento;
d) segnalare al presidente della Giunta provinciale l'opportunita' di costituire zone di ripopolamento e cattura, nonche' ogni altra questione in materia di tecnica e di esercizio venatorio;
c) provvedere alla pubblicazione annuale del manifesto riportante tutte le disposizioni relative all'esercizio della caccia, indicando in detto manifesto anche gli speciali divieti di caccia e di uccellagione disposti ai sensi dell'art. 23 della presente legge, le specie incluse tra quelle considerate selvaggina stanziale protetta di cui all'art. 3, le specie incluse tra quelle considerate animali nocivi di cui all'art. 4;
f)
provvedere alla gestione dei fondi".

Art. 39

1. Nessuna interruzione si verifica nei rapporti del Comitato della caccia per effetto del trasferimento alla Provincia. Gli atti e i rapporti in corso continuano ad essere retti dall'ordinamento autonomo del Comitato.

2. Al compiersi di un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, i componenti dei Comitati provinciali della caccia si intenderanno scaduti di carica e i presidenti delle Giunte provinciali provvederanno alla nomina, in conformita' al disposto dell'art. 37 del presente decreto.

Art. 41

1. Nei limiti dello stanziamento previsto dall'art. 93 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste concede contributi alle Amministrazioni provinciali per l'assolvimento delle attribuzioni a queste trasferite a norma del presente decreto.

Capo II. Pesca nelle acque interne

Art. 42

1. Le Amministrazioni provinciali assumono, in materia di pesca, le attribuzioni che ad esse vengono trasferite a norma degli articoli seguenti del presente capo e le assolvono osservando le direttive di carattere generale che al riguardo saranno emanate con suo decreto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste ai sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150.

2. Restano invariate le attribuzioni gia' demandate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni ed aggiunte, che non risultino trasferite, a norma del presente capo.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'esercizio delle attribuzioni che rimangono nella sua competenza, in luogo del parere delle Commissioni locali di pesca, laddove e' prescritto, dovra' chiedere il parere dei presidenti delle Giunte provinciali.

Art. 43

1. Il primo ed il secondo comma dell'art. 9 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, sono sostituiti dai seguenti: .
"Gli stabilimenti industriali, prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche, debbono ottenere un permesso dal presidente della Giunta provinciale, il quale prescrivera' gli eventuali provvedimenti atti ad impedire danni all'industria della pesca".
"Il presidente della Giunta provinciale ha facolta' di ordinare modificazioni nelle disposizioni contenute nei permessi gia' rilasciati e di obbligare, in casi speciali, chi e' causa degli inquinamenti, ad eseguire opere di ripopolamento ittico".

Art. 44

1. Le attribuzioni demandate al prefetto dall'art. 5 del regolamento per la, pesca fluviale e lacuale approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, sono trasferite al presidente della Giunta provinciale.

2. Il penultimo comma dell'articolo suddetto e' abrogato.

3. Avverso il provvedimento del presidente della Giunta provinciale e' ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

4. Restano ferme le norme concernenti di tutela dell'igiene e della sanita' pubblica.