Sez. 2, Sentenza n. 80 del 16/01/1971 (Rv. 349411 - 01)
POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - IN GENERE - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - TUTELA POSSESSORIA - IMMISSIONE IN POSSESSO - NECESSITA - SUSSISTENZA.*
POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - IN GENERE - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - TUTELA POSSESSORIA - IMMISSIONE IN POSSESSO - NECESSITA - SUSSISTENZA.*
Soltanto l'erede, quale successore a titolo universale e continuatore della persona del defunto, subentra 'ipso jurè nel possesso dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione e puo, quindi, esperimentare tutte le azioni a tutela del possesso. Nelle successioni a titolo particolare l'avente causa acquista il solo potere giuridico sulla cosa costituito dal diritto a possedere, ma, se tale diritto non venga realizzato mediante la concreta immissione in possesso, ed il conseguente effettivo Esercizio del potere di fatto sulla cosa, non e concessa dalla legge la tutela possessoria. Pertanto, solo a seguito della immissione in possesso, il possessore a titolo particolare puo unire il proprio possesso a quello del suo autore, a sensi dell'art 1146, comma secondo, cod civ, sommando i due periodi agli effetti che derivino dalla durata complessiva di essi e sempre che i caratteri dei due possessi coincidano.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1146
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)