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Sez. 2, Sentenza n. 80 del 16/01/1971 (Rv. 349411 - 01)

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - IN GENERE - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - TUTELA POSSESSORIA - IMMISSIONE IN POSSESSO - NECESSITA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349411-01

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - IN GENERE - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - TUTELA POSSESSORIA - IMMISSIONE IN POSSESSO - NECESSITA - SUSSISTENZA.*

Soltanto l'erede, quale successore a titolo universale e continuatore della persona del defunto, subentra 'ipso jurè nel possesso dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione e puo, quindi, esperimentare tutte le azioni a tutela del possesso. Nelle successioni a titolo particolare l'avente causa acquista il solo potere giuridico sulla cosa costituito dal diritto a possedere, ma, se tale diritto non venga realizzato mediante la concreta immissione in possesso, ed il conseguente effettivo Esercizio del potere di fatto sulla cosa, non e concessa dalla legge la tutela possessoria. Pertanto, solo a seguito della immissione in possesso, il possessore a titolo particolare puo unire il proprio possesso a quello del suo autore, a sensi dell'art 1146, comma secondo, cod civ, sommando i due periodi agli effetti che derivino dalla durata complessiva di essi e sempre che i caratteri dei due possessi coincidano.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1146

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)