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Sez. 6, Sentenza n. 17798 del 05/05/2011 Cc. (dep. 06/05/2011) Rv. 250101 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Condizioni ostative - Principio di territorialità - Rinunzia alla giurisdizione italiana - Archiviazione del procedimento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250101-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

Non ricorre l'ipotesi di rifiuto della consegna prevista dall'art. 18, lett. p) L. 22 aprile 2002 n. 69 (mandato d'arresto europeo riguardante un reato che dalla legge italiana è considerato commesso in tutto o in parte nel suo territorio) se l'autorità giudiziaria italiana ha rinunciato ad esercitare la giurisdizione sul reato oggetto del mandato di arresto europeo, disponendo l'archiviazione del procedimento, una volta venuta a conoscenza che per lo stesso fatto si procedeva o si era proceduto nello Stato di emissione.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2002 num. 69 art. 18 lett. P

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)