Sez. 1, Sentenza n. 2668 del 09/03/2000 (Rv. 534705 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI | Valore probatorio - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI
I documenti provenienti da terzi estranei alla controversia giudiziaria, non essendo soggetti alla disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod.civ., né a quella processuale di cui all'art. 214 cod.proc.civ., risultano inidonei a costituire, di per sè soli, l'unica fonte di convincimento per il giudice di merito -, pur essendo dotati di valenza probatoria sì come suscettibili di integrare il fondamento della decisione nel concorso di altri elementi che ne confortino la credibilità e l'attendibilità (principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una lettera - di contenuto inequivoco - scritta dall'amante al marito della ricorrente che intendeva, attraverso la produzione di tale scritto, provare l'esistenza di una relazione extraconiugale intrattenuta dal marito stesso in costanza di matrimonio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)