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Sez. 1, Sentenza n. 2668 del 09/03/2000 (Rv. 534705 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI | Valore probatorio - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534705-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI

I documenti provenienti da terzi estranei alla controversia giudiziaria, non essendo soggetti alla disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod.civ., né a quella processuale di cui all'art. 214 cod.proc.civ., risultano inidonei a costituire, di per sè soli, l'unica fonte di convincimento per il giudice di merito -, pur essendo dotati di valenza probatoria sì come suscettibili di integrare il fondamento della decisione nel concorso di altri elementi che ne confortino la credibilità e l'attendibilità (principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una lettera - di contenuto inequivoco - scritta dall'amante al marito della ricorrente che intendeva, attraverso la produzione di tale scritto, provare l'esistenza di una relazione extraconiugale intrattenuta dal marito stesso in costanza di matrimonio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)