Sez. T, Sentenza n. 17991 del 02/07/2025 (Rv. 676147-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE DONAZIONI - IN GENERE | Interpretazione dell'atto presentato per la registrazione - Art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Effetti giuridici dell'atto - Rilevanza - Sostanza economica dell'operazione negoziale - Irrilevanza - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE DONAZIONI - IN GENERE
In tema di imposta sulle donazioni, l'interpretazione dell'atto presentato per la registrazione va svolta ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua del rinvio operato dagli artt. 55, comma 1 e 60 d.lgs. n. 346 del 1990, sicché deve tenersi conto degli effetti giuridici dell'operazione negoziale e non anche della sua sostanza economica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato come atto gratuito una delibera di aumento di capitale sociale dietro conferimento di rami d'azienda, in ragione del supposto arricchimento determinato dalla sproporzione tra le quote di partecipazione al capitale riservate ai sottoscrittori e il valore economico dei conferimenti).
Cod. Civ. art. 2465, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 55 com. 1, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)