Sez. 5 - , Ordinanza n. 26523 del 30/09/2021 (Rv. 662289 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative in materia tributaria – Versamento frazionato d’imposta - Ravvedimento operoso – Art. 13-bis d.lgs. n. 472 del 1997 – Norma di interpretazione autentica - Conseguenze - Ammissibilità – Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, per effetto dell'art. 13-bis, d.lgs. n. 472 del 1997 (introdotto dall'art. 4-decies, d.l. n. 34 del 2019, conv., con modif., in l. n. 58 del 2019) - norma di interpretazione autentica dell'art. 13 del d.lgs. n. 472 cit., come tale dotata di efficacia retroattiva e suscettibile di diretta applicazione, d'ufficio, in sede di legittimità - il ravvedimento operoso è ammissibile anche in caso di versamento frazionato dell'imposta dovuta, potendosi perfezionare in relazione anche ad una sola parte dell'imposta dovuta o in relazione a versamenti tardivi effettuati con scadenze differenti, sempre che siano stati corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla parte o alle singole frazioni di debito d'imposta tardivamente versato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 26/01/2001 num. 32 art. 7, Legge 30/04/2019 num. 34 art. 4 decies, Legge 28/06/2019 num. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)