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Sez. 2, Sentenza n. 2863 del 27/01/1999 Ud. (dep. 02/03/1999) Rv. 212867 - 01

AZIONE PENALE - QUERELA - TERMINE | Decorrenza - Conoscenza del fatto delittuoso da parte della persona offesa - Concetto.
Stato
decisa il 1999-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212867-01

AZIONE PENALE - QUERELA - TERMINE

Il termine per la proposizione della querela decorre non dalla data di commissione del reato, ma da quella (eventualmente posteriore) in cui la persona offesa è venuta a conoscenza del fatto costituente l'illecito penale, intendendosi per conoscenza la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato. (Fattispecie in tema di appropriazione indebita di somma di denaro, in relazione alla quale l'agente, più volte sollecitato, si era impegnato, per iscritto, a restituire l'importo entro una certa data, non mantenendo, quindi, fede a tale promessa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)