Sez. 1, Sentenza n. 6395 del 11/12/1995 Cc. (dep. 01/03/1996) Rv. 203882 - 01
Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - Udienza | Legittimo impedimento del difensore - Applicabilità della norma dettata per il dibattimento penale, che impone il rinvio - Sussistenza.
Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - Udienza
Nel procedimento che si svolge davanti al tribunale di sorveglianza, attesa la necessaria presenza del difensore, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 666, comma quarto, 678, comma primo, cod. proc. pen. e la analogia, quindi, di detto procedimento con la fase dibattimentale del procedimento penale, trova applicazione l'art. 486, comma quinto, cod. proc. pen., in base al quale deve darsi luogo a rinvio quando il difensore dell'interessato abbia prontamente comunicato il proprio legittimo impedimento a comparire.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 664 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 664 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)