Sez. 1, Sentenza n. 3719 del 19/11/1974 (Rv. 372244 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - LIMITI - AZIONI INDIPENDENTI DALLA PROCEDURA CONCORSUALE - INSUSSISTENZA - DOMANDA DI DECLARATORIA D'ILLEGITTIMITA DELL'IGE PER GLI UTILI DI UN APPALTO DEL FALLITO - SUSSISTENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - LIMITI - AZIONI INDIPENDENTI DALLA PROCEDURA CONCORSUALE - INSUSSISTENZA - DOMANDA DI DECLARATORIA D'ILLEGITTIMITA DELL'IGE PER GLI UTILI DI UN APPALTO DEL FALLITO - SUSSISTENZA.*
La Competenza del tribunale fallimentare si estende - per quanto riguarda i giudizi rivolti a far valere pretese della curatela nei confronti dei terzi - alle sole ipotesi di contestazione ed impugnazione degli Atti della procedura e di Esercizio dell'Azione revocatoria fallimentare (oltre che di quella ordinaria come stabilito dall'art 66 legge fallimentare), mentre nessuna deroga di Competenza sussiste per tutte le azioni che il fallimento trova gia nel patrimonio del fallito e che sono indipendenti dal dissesto e dalla procedura concorsuale. La Competenza del tribunale fallimentare si estende, invece, a tutti i giudizi rivolti ad accertare la legittimita delle pretese avanzate dai terzi nei confronti del fallimento, anche se proposti dalla curatela, salvo si tratti di azioni reali immobiliari, in quanto tali giudizi sono necessariamente influenzati dalla procedura fallimentare ed incidono, in ogni caso, sulla concreta realizzazione della par condicio creditorum. Rientra, pertanto, nell'anzidetta Competenza anche la domanda, con la quale la curatela del fallimento tende a far dichiarare la illegittimita dell'ordinanza con il quale l' amministrazione finanziaria ha imposto alla stessa curatela il pagamento dell' IGE e della relativa pena pecuniaria, sugli utili realizzati dal fallimento a seguito della parziale esecuzione di un contratto di appalto concluso dal fallito. (V 2573'72, mass n 360098; 879'72, mass n 357106); (V 3528'71, mass n 355186).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 103 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)