Sez. 3, Sentenza n. 5384 del 14/05/1991 (Rv. 472147 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Recesso del locatore - Ambito di applicazione | Casi - In genere - Cessazione da parte del conduttore dell'attività di destinazione dell'immobile - Esclusione - Causa di decadenza ex art. 3 n. 2 della legge n. 253 del 1950 - Operatività - Inammissibilità.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Recesso del locatore - Ambito di applicazione
Nel regime transitorio delle locazioni urbane previsto dalla legge 27 luglio, 1978 n. 392, il locatore non ha facoltà di recedere dal contratto di locazione di immobile per uso diverso da quello abitativo ove il conduttore abbia cessato di svolgervi l'attività alla quale esso serviva perché il non uso dell'immobile non è considerato dalla suddetta legge specifico motivo di recesso dal contratto di locazione non abitativa e non è applicabile la norma dell'art. 3 n. 2 della legge 23 maggio 1950 n. 253 che tale situazione considerava come causa di decadenza dalla proroga legale, trattandosi di norma abrogata alla quale non può riconoscersi efficacia ultrattiva.
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 3, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)