Sez. 3, Sentenza n. 2423 del 01/07/1969 (Rv. 341893 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - LIMITAZIONI DELLA PROVA - OGGETTO - IDENTIFICAZIONE DEI BENI - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - LIMITAZIONI DELLA PROVA - OGGETTO - IDENTIFICAZIONE DEI BENI - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA.*
Le limitazioni di prova di cui all'art. 621 cod.proc.civ. riguardano il diritto di proprieta che l'opponente vanta sopra i beni pignorati ma, quando di questo diritto si ravvisi fornita prova documentale, non puo ritenersi vietato di far ricorso alla prova testimoniale, al fine di identificare gli oggetti, di cui il titolo dimostra l'appartenenza al reclamante. In tal caso, invero, l'indagine ha per oggetto dei semplici fatti materiali e non dei fatti su cui si fondi la pretesa giuridica di un diritto reale sui beni. (V.3999-68, massima n.337578 1981-66, massima n.323846).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)