Provvedimenti in favore dei territori montani
Testo in vigore al
Titolo I. Dei territori montani
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142
Titolo II. Disposizioni a favore dei territori montani
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131
Art. 3 Sussidi e concorsi dello Stato per opere di miglioramento
1. Le agevolazioni ed i sussidi previsti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per i terreni sottoposti a vincolo idro-geologico nonche' dall'art. 105 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, si applicano a tutti i territori montani con le modifiche di cui al quarto comma. I contributi per le opere di miglioramento fondiario previsti dagli articoli 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dall'art. 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165, sono elevati, per i territori montani, ad un massimo del 50 per cento delle spese di miglioria da sussidiare, salva la maggiore misura di sussidio prevista dalle leggi vigenti per determinate opere e piantagioni.
2. Sono ammesse al contributo sino alla misura massima del 50 per cento anche le spese per l'impianto di teleferiche, compresi i fili a sbalzo, come pure le spese per l'impianto di vivai e di centri produttori di sementi elette, con particolare riguardo a quelle foraggere.
3. Per gli impianti di fertirrigazione e di irrigazione a pioggia il contributo puo' essere elevato fino al 60 per cento della spesa.
4. I contributi di cui all'art. 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'art. 105 del regio decreto 26 maggio 1926, n. 1126, per la formazione di nuovi boschi, per la ricostruzione di boschi estraneamente deteriorati, per la formazione di boschi richiesti per la difesa di terreni o fabbricati e per la tutela delle condizioni igieniche, anche se non trattasi di terreni vincolati o vincolabili, vengono elevati al 75 per cento della spesa relativa.
5. Per la costruzione di carbonaie razionali, di impianti produttivi di gas di carbone o di metano biologico ad uso casalingo, agricolo ed industriale, e' concesso un contributo dello;Stato sino al 50 per cento della spesa.
6. Per l'acquisto di fertilizzanti per le concimazioni di fondo, di sostanze idonee al miglioramento della struttura fisico-chimica del terreno, di bestiame selezionato e per l'acquisto di sementi elette, il contributo dello Stato e' concesso nella misura massima del 35 per cento.
7. I contributi saranno concessi nella misura massima quando si tratti di opere di miglioramento di pascoli montani o di acquisto di bestiame selezionato e quando si tratti di opere di miglioramento di fondi appartenenti a piccoli proprietari soli od associati.
8. Il concessionario del contributo che intenda ricorrere ad un mutuo per la esecuzione delle opere di miglioramento, puo' ottenere il contributo statale in forma di partecipazione alla quota annua di ammortamento e di interessi, restando immutata la misura del concorso finanziario ragguagliato in capitale.
Art. 4 Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti e per l'aggiornamento e l'assistenza tecnica
1. Il contributo previsto dall'art. 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, da commisurarsi alla poverta' dei territori in cui operano gli enti, non puo' essere inferiore al 40 per cento e non puo' avere la durata inferiore ad anni cinque. Tale contributo puo' essere concesso nella misura del 75 per cento sulle spese per stipendi e assegni al personale tecnico e di custodia e su quelle d'ufficio, qualora le aziende speciali previste dal citato art. 139, i consorzi di cui all'art. 155, nonche' gli enti considerati nell'art. 150 del testo unico stesso, oltre alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli appartenenti agli enti assumano nelle rispettive circoscrizioni compiti di aggiornamento e di assistenza tecnica forestale, agraria o zootecnica.
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131
Titolo III. Degli enti per la difesa montana
Capo I. Delle aziende speciali e dei consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici
Art. 9 Costituzione obbligatoria
1. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura delle, province interessate e l'organo regionale competente, puo' costituire d'ufficio le aziende speciali ed i consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici e collettivi previsti dagli articoli 139 e 155 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Sono abrogate le norme procedurali dell'art. 157 del citato provvedimento.
2. Il provvedimento, con il quale vengono costituiti la azienda speciale o il consorzio obbligatorio, di cui al primo comma, fissa altresi' la misura e la durata del contributo di cui all'art. 4.
3. La gestione dei beni silvo-pastorali appartenenti ai Comuni o altri enti e' fatta comunque con contabilita' separata da quella degli enti interessati.
Capo II. Dei consorzi di prevenzione
Art. 10 Costituzione
1. Nei territori montani in cui necessiti prevenire il degradamento con la disciplina e la coordinazione delle attivita' dei singoli ai fini della regimazione degli scoli, dell'indirizzo delle coltivazioni e della stabilita' del suolo e della immediata difesa contro le erosioni e frane incipienti, ove non esistano consorzi di bonifica montana, possono essere costituiti di ufficio consorzi di prevenzione tra proprietari interessati, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura e l'organo regionale competente.
2. I consorzi di prevenzione godono del contributo di cui all'art. 4 della presente legge. La misura e la durata del contributo sono fissate dal decreto di costituzione.
3. La costituzione e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per i lavori pubblici.
Art. 11 Prescrizioni dei consorzi
1. Ai consorzi di prevenzione, sentiti anche gli Uffici del genio civile, le Camere di commercio, industria e agricoltura e gli organi regionali competenti, spetta di prescrivere le opere e gli interventi di competenza privata necessari alla buona regolazione delle acque ed alla conservazione del suolo. Ai detti consorzi, sentiti gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura delle province interessate, spetta altresi' di prescrivere gli indirizzi culturali e le opere ed attivita' di miglioramento del suolo, in quanto indispensabili alla stabilita' del terreno ed al buon regime degli scoli.
2. Contro le prescrizioni dei consorzi, gli interessati, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, possono ricorrere al Ministro per l'agricoltura e per le foreste che provvede di concerto con quello dei lavori pubblici.
Art. 12 Compiti e facolta
1. I consorzi di prevenzione hanno facolta' di eseguire direttamente le opere di competenza privata che, interessando piu' fondi appartenenti a diversi proprietari, hanno bisogno di essere coordinati, sia nelle modalita' che nel tempo dell'esecuzione.
2. Essi inoltre possono, previa autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, surrogarsi ai proprietari inadempienti nella esecuzione delle opere e degli interventi prescritti ai termini dell'articolo precedente, nonche' nella manutenzione delle opere stesse.