Sez. 6, Sentenza n. 1649 del 15/07/1981 Cc. (dep. 04/12/1981) Rv. 151218 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - SOSPENSIONE - PROVVEDIMENTI ASSUNTI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE - IMMUTABILITÀ DEL GIUDICE - NECESSITÀ.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - SOSPENSIONE - PROVVEDIMENTI ASSUNTI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE - IMMUTABILITÀ DEL GIUDICE - NECESSITÀ.*
Quando il procedimento è rinviato non a tempo indeterminato, ma per sospensione qualunque provvedimento, ivi compreso quello su istanza di libertà provvisoria, è demandato esclusivamente al collegio composto dalle stesse persone che ne fanno parte nella fase dibattimentale del processo. (V mass n 143266).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)