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Sez. 6, Sentenza n. 1649 del 15/07/1981 Cc. (dep. 04/12/1981) Rv. 151218 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - SOSPENSIONE - PROVVEDIMENTI ASSUNTI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE - IMMUTABILITÀ DEL GIUDICE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1981-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151218-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - SOSPENSIONE - PROVVEDIMENTI ASSUNTI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE - IMMUTABILITÀ DEL GIUDICE - NECESSITÀ.*

Quando il procedimento è rinviato non a tempo indeterminato, ma per sospensione qualunque provvedimento, ivi compreso quello su istanza di libertà provvisoria, è demandato esclusivamente al collegio composto dalle stesse persone che ne fanno parte nella fase dibattimentale del processo. (V mass n 143266).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)