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Sez. U, Sentenza n. 869 del 22/02/1978 (Rv. 390208 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA PA - IN GENERE - LEGITTIMITA DEI CONTRATTI POSTI IN ESSERE DAGLI ENTI TERRITORIALI MINORI - POTERE DI CONTROLLO SUCCESSIVO - ORGANI LEGITTIMATI - CONTROVERSIA SULLA SPETTANZA AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DEL POTERE DI ANNULLAMENTO D'UN CONTRATTO STIPULATO DAL COMUNE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1978-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390208-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA PA - IN GENERE - LEGITTIMITA DEI CONTRATTI POSTI IN ESSERE DAGLI ENTI TERRITORIALI MINORI - POTERE DI CONTROLLO SUCCESSIVO - ORGANI LEGITTIMATI - CONTROVERSIA SULLA SPETTANZA AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DEL POTERE DI ANNULLAMENTO D'UN CONTRATTO STIPULATO DAL COMUNE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Il potere amministrativo di controllo successivo sulla legittimita dei contratti posti in essere dagli enti territoriali minori, previsto dall'art 296 del testo unico della legge comunale e provinciale (RD 3 marzo 1934 n 383); non e stato soppresso dagli artt 130 della Costituzione e 55 e seguenti della legge 10 febbraio 1953 n 62 sugli ordinamenti regionali, per cui potrebbe solo farsi questione se il potere medesimo sia tuttora appartenente agli organi dello stato (prefetto), ovvero sia stato trasferito ad organi della regione (comitato regionale di controllo) con la conseguenza che si e in presenza di una questione di regolarita di Esercizio del potere sotto il profilo della Competenza, e non gia della sua esistenza o meno, con la correlativa esclusione di un diritto soggettivo in capo ai soggetti passivi del potere. Pertanto, la domanda con la quale il privato (nella specie, aggiudicatario di appalto per l'Esercizio del casino di campione d'Italia) insorga avverso l'atto con cui il comitato regionale di controllo abbia annullato un contratto stipulato dal comune, sotto il profilo del difetto del relativo potere, si traduce in una censura di illegittimita dell'atto stesso per violazione delle norme sulla Competenza amministrativa, non per carenza assoluta di potere, e, come tale, coinvolgendo posizioni di interesse legittimo, non di diritto soggettivo, e devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, non del giudice ordinario.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 130, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 296 CORTE COST., Legge 10/02/1953 num. 62 art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)