Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3538 del 14/02/2014 (Rv. 629844 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Competenza del giudice di pace - Art. 7 cod. proc. civ. - Circolazione di veicoli riferibile solo a strade pubbliche o uso pubblico o equiparabili - Esclusione - Circolazione anche su strade o aree private - Ricomprensione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Deve escludersi che l'espressione circolazione di veicoli, contenuta nell'art. 7, secondo comma, cod. proc. civ., in funzione della individuazione della relativa regola di competenza, vada intesa nel senso di circolazione dei veicoli solo su strade pubbliche o di uso pubblico o comunque su strade private con situazione di traffico equiparabile a quello di una strada pubblica, perché la regola di competenza è applicabile anche nel caso di circolazione su qualunque strada o area privata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)