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Sez. U, Sentenza n. 2368 del 21/08/1973 (Rv. 365714 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - POTERI DELLA CASSAZIONE - LEGGE ISTITUTIVA DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - DISCIPLINA DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO - RELATIVE QUESTIONI - NATURA - DECISIONE DA PARTE DELLA CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365714-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - POTERI DELLA CASSAZIONE - LEGGE ISTITUTIVA DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - DISCIPLINA DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO - RELATIVE QUESTIONI - NATURA - DECISIONE DA PARTE DELLA CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*

Le questioni sull'interpretazione e l'applicazione delle Disposizioni transitorie dettate dalla legge 6 dicembre 1971, n 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, e la Determinazione della Competenza territoriale di questi ultimi, riguardano la ripartizione della Competenza fra i vari organi della giurisdizione amministrativa, e non la ripartizione della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo. Le suddette questioni non possono, pertanto, essere decise dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in Sede di esame di ricorso per regolamento di giurisdizione.*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)