Sez. 1, Sentenza n. 3302 del 18/11/1971 (Rv. 354785 - 01)
IGIENE E SANITA PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI E ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - OSPEDALE DI MILAZZO - NATURA - ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - CONFIGURABILITA ANCHE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA N 31 DEL 1965 - SOGGEZIONE ALLA VIGILANZA E SORVEGLIANZA DEL COMUNE DI MILAZZO - PERSISTENZA.*
IGIENE E SANITA PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI E ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - OSPEDALE DI MILAZZO - NATURA - ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - CONFIGURABILITA ANCHE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA N 31 DEL 1965 - SOGGEZIONE ALLA VIGILANZA E SORVEGLIANZA DEL COMUNE DI MILAZZO - PERSISTENZA.*
L' ospedale di milazzo, sorto come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, tale e rimasto anche dopo l'entrata in vigore delle norme regionali sulle unita ospedaliere circoscrizionali, e in particolare dopo la legge regionale siciliana 14 ottobre 1965, n 31, che non sono state abrogate dalla legge statale 12 febbraio 1968, n 132, sugli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera, integratrice e non abrogatrice della precedente disciplina, per cui il sistema di vigilanza sull'ente ospedaliero ed il potere di sorveglianza attribuito al comune anche ai fini della sussistenza delle cause di ineleggibilita previste dalle leggi sulle elezioni amministrative non sono stati innovati. (Conf 2624'71, mass n 353764).*
Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)