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Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza

Testo in vigore al

Art. 110

1. E' soggetta alla licenza contemplata dall'articolo 57 della legge la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festivita' civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza.

2. La licenza non puo' essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacita' tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall'autorita' di P. S.
Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo comma del presente articolo non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni.

3. E' obbligatoria l'assistenza della forza pubblica.

§ 12. Dei portieri e dei custodi

Art. 111

1. L'obbligo dell'iscrizione nell'apposito registro, di cui all'art. 62 della legge, incombe:

  1. a) ai portieri degli stabili rustici ed urbani, tanto se abitati dal proprietario che se dati in affitto, o disabitati;

  2. b) ai portieri o custodi degli alberghi di qualsiasi categoria, o degli esercizi pubblici in genere, anche se disabitati; dei locali di pubblico trattenimento o di pubblico spettacolo, nonche' di qualsiasi negozio, anche durante l'eventuale periodo di chiusura;

  3. c) alle persone addette alla custodia interna od esterna delle fabbriche, delle officine, dei cantieri, degli opifici, dei magazzini, dei depositi, degli stabilimenti di qualsiasi specie, degli uffici e simili anche durante l'eventuale periodo di chiusura;

  4. d) a coloro che sostituiscono il portiere, anche se persone di sua famiglia.

2. Si considerano portieri anche coloro che, oltre a mansioni di custodia, attendono a qualsiasi altra occupazione.

Art. 112

1. I documenti da prodursi a corredo della domanda per l'iscrizione nel registro dei portieri sono esenti da tassa di bollo a termine dell'art. 74 della tabella B annessa alla legge sul bollo del 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 113

1. L'autorita' di P. S., nel provvedere sulle domande per la iscrizione nel registro dei portieri, valuta, con criterio discrezionale, la idoneita' morale e politica dell'aspirante, ed, in particolare, accerta se, per eta', condizioni di salute, intelligenza, egli sia in grado di spiegare la necessaria vigilanza e di opporsi efficacemente alla consumazione di azioni delittuose.

2. Il portiere e' tenuto a corrispondere ad ogni richiesta della autorita' di P. S. e a riferire ogni circostanza utile ai fini della prevenzione generale e della repressione dei reati.

Art. 114

1. Il registro per l'iscrizione dei portieri e' conforme al modello annesso al presente regolamento.

2. L'autorita' di pubblica sicurezza, accertata l'identita' del richiedente e la sua idoneita' ai sensi dell'articolo precedente, gli rilascia il certificato sul modello annesso.

§ 13. Delle industrie insalubri e pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi

Art. 115

1. Qualora, per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 64 e 65 della legge, occorra una visita sopraluogo, questa e' eseguita, a spese della parte richiedente o ricorrente, da uno o da tre periti incaricati dal Prefetto o dal Podesta', secondo la rispettiva competenza.

Titolo III. Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici.

§ 14. Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

Art. 116

1. La domanda per ottenere la licenza di cui agli articoli 68 e 69 della legge deve essere presentata dal titolare dell'impresa o dal suo legale rappresentante, e deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il numero o il periodo delle rappresentazioni.

2. Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle sale di varieta', nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni.

3. La licenza e' concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.

4. La concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, misti e teatrali e la rinnovazione delle licenze stesse sono subordinate al preventivo nulla osta del Ministero della cultura popolare, a termini dei Regi decreti-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419 e 10 settembre 1936-XIV, n. 1946.

Art. 117

1. Il rilascio della licenza per esercitare sale cinematografiche e' subordinato all'accertamento della capacita' tecnica degli operatori da effettuarsi dalla Commissione di vigilanza di cui al seguente art. 141 ed all'accertamento che la cabina sia sistemata in modo che non abbia comunicazione diretta con la sala e col pubblico e che sia attrezzata in maniera che un principio d'incendio possa essere prontamente represso.

2. Inoltre la macchina di proiezione deve essere dotata di un dispositivo di sicurezza atto a prevenire la possibilita' d'incendio e ad assicurare nella eventualita' la illuminazione automatica ed istantanea della sala e dei locali di servizio.

3. Il dispositivo di sicurezza deve essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

Art. 118

1. La licenza di cui all'art. 68 della legge deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento.

2. Sono del pari soggetti alla licenza le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili.

3. Per dare spettacoli cinematografici ambulantemente occorre la licenza di cui all'art. 68 della legge: pero' gli esercenti cinema ambulanti che si recano in comuni della stessa provincia, una volta ottenuta la licenza di cui all'art. 68 della legge, possono esercitare la loro attivita' in base a semplice visto dell'autorita' locale di P. S., che potra' imporre speciali modalita' per lo spettacolo.

Art. 119

1. Non puo' essere concessa licenza per corse di cavalli o per altre simili gare, se nel luogo a cio' destinato non sia provveduto, con ripari materiali, a garantire l'incolumita' degli spettatori.

2. Per le corse ciclistiche o podistiche a lungo percorso, l'apposizione dei ripari puo' essere limitata ai luoghi indicati dall'autorita' di P. S., compresi, in ogni caso, il luogo di partenza o il traguardo.

3. Agli agenti della forza pubblica che concorrono a mantenere sgombro lo spazio destinato alla corsa e' dovuta, a carico del concessionario, l'indennita' nella misura determinata dai rispettivi regolamenti.

4. Tra le condizioni da imporsi nella licenza dev'essere compresa quella di provvedere al servizio di assistenza sanitaria pei casi di infortunio.

5. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle corse indetto da societa' debitamente costituite o autorizzate.

Art. 120

1. Per le gare di velocita' di autoveicoli, aeronautiche e simili, si osservano, oltre alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti speciali, anche tutte le altre prescrizioni che l'autorita' di P. S. ritenesse necessario di imporre a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumita'.

Art. 121

1. Per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico, come quelle del giuoco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, deve essere preventivamente comunicato all'autorita' di P. S. l'apposito regolamento del giuoco.

Art. 122

1. Negli spettacoli equestri e ginnastici non sono permessi esercizi pericolosi se non siano circondati dalle dovute garanzie per il pubblico e per gli attori.

2. Ove trattisi di esercizi ginnastici a grandi altezze, si deve collocare una rete adatta ad evitare sinistri.

Art. 123

1. Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalita' di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorita' locale di P. S. almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.

2. L'autorita' di P. S., ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall'articolo 68 della legge e ne informa tempestivamente il Questore.

Art. 124

1. E' richiesta la licenza dell'autorita' di P. S., a termine dell'art. 69 della legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.

2. Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'articolo 86 della legge.

Art. 125

1. L'autorita' locale di P. S., nel concedere la licenza di cui e' parola nell'art. 69 della legge, deve vietare che si espongano oggetti offensivi del buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo; deve curare che non si abusi dell'altrui credulita' e che sia esclusa ogni possibilita' di pericolo per gli spettatori, specialmente nella esposizione di animali feroci.

Art. 126

1. Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti che possono dar luogo a turbamenti dell'ordine pubblico o siano contrari alla morale o al buon costume.

2. In particolare, deve essere vietata ogni rappresentazione:

  1. 1) che faccia l'apologia di un vizio o di un delitto, o che miri ad eccitare l'odio o l'avversione fra le classi sociali;

  2. 2) che offenda, anche con allusioni, la sacra persona del Re Imperatore, il Sommo Pontefice, il Capo del Governo, le persone dei Ministri, le istituzioni dello Stato oppure i Sovrani o i rappresentanti delle Potenze estere;

  3. 3) che ecciti nelle moltitudini il disprezzo della legge o che sia contraria al sentimento nazionale o religioso o che possa turbare i rapporti internazionali;

  4. 4) che offenda il decoro o il prestigio dello autorita' pubbliche, dei funzionari e degli agenti della forza pubblica, dei militari delle forze armate, oppure la vita privata delle persone o i principii costitutivi della famiglia;

  5. 5) che si riferisca a fatti che, per la loro nefandezza abbiano commossa la pubblica opinione;

  6. 6) che comunque, per peculiari circostanze di tempo di luogo, o di persone, possa essere ritenuta di danno o di pericolo pubblico.

Art. 127

1. Agli effetti dell'art. 73 della legge, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 237, non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi ed ogni altra produzione teatrale che non siano state approvate dal Ministero della cultura popolare.

2. Il titolare della licenza risponde della osservanza di tale disposizione ed e' tenuto a presentare ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti della forza pubblica la copia col visto originale del Ministero della cultura popolare.

3. Il Prefetto puo', a norma dell'art. 74 della legge, vietare nella propria provincia, per locali circostanze, la rappresentazione di qualunque produzione teatrale, anche se essa abbia avuta l'approvazione del Ministero della cultura popolare.

Art. 128

1. Nono sono consentiti trattenimenti di ipnotismo (magnetismo, mesmerismo, fascinazione), di fakirismo ed altri simili che possono recare una perturbazione nella impressionabilita' del pubblico, salvo casi in cui si tratti di giuochi innocui, a giudizio del medico provinciale.

2. A tali spettacoli, pur riconosciuti innocui, non possono assistere i minori dei sedici anni.

Art. 129

1. Tra i trattenimenti vietati a termini dell'art. 70 della legge sono: le corse con uso di pungolo acuminato, i combattimenti tra animali, le corride, il lancio delle anitre in acqua, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili.

Art. 130

1. L'avviso di cui e' parola nell'art. 75 della legge dev'essere dato al Questore nei modi prescritti dall'art. 15 del presente regolamento, e deve contenere:

  1. a) le generalita' e la firma di chi gestisce la produzione, importa, esporta o fa commercio di pellicole cinematografiche;

  2. b) l'indicazione del luogo dove si producono o si commerciano le pellicole; ovvero dello stato da cui le pellicole sono importate o al quale sono esportate, nonche', in quest'ultimo caso, del titolo delle pellicole esportate e della data del nulla osta ministeriale.