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Sez. 5, Ordinanza n. 9899 del 11/04/2024 (Rv. 670830-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Imposte dirette - Accantonamenti a fondo rischi - Passività incerte o indeterminabili - Componenti di reddito - Sopravvenienza fiscalmente imponibile - Azzeramento o riduzione del fondo - Condizioni. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - DETRAZIONI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670830-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di imposte dirette, gli accantonamenti a fondo rischi - essendo effettuati in previsione di passività prive dei requisiti di certezza e di determinabilità - sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 109, comma 1, parte seconda, TUIR, dove si stabilisce che i componenti di reddito, di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni, con la conseguenza che l'emersione di una sopravvenienza fiscalmente imponibile a seguito dell'azzeramento o della riduzione del fondo stessa, si determina nell'anno di imposta in cui si è disposto in tal senso.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)