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Sez. 1, Ordinanza n. 34424 del 25/12/2024 (Rv. 673394-01)

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE | Pendenza di giudizio di separazione o divorzio in sede di
Stato
decisa il 2024-12-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673394-01

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE

legittimità - Competenza per attrazione ex art. 38 disp. att. c.c. come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Operatività - Esclusione.

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere.

In tema di "competenza per attrazione", il disposto dell'art. 38 disp.att. c.c., così come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, reca una disciplina attributiva della competenza in ordine ai procedimenti ablativi, limitativi o ripristinatori della responsabilità, che deroga alla competenza ordinaria del Tribunale per i minorenni e opera fino a quando il giudizio instaurato davanti al Tribunale ordinario, previsto da tale norma, sia ancora pendente davanti al giudice di merito, anche in grado di appello, ma non anche quando sia proposto ricorso per cassazione, tenuto conto della natura e delle caratteristiche di tale mezzo di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva affermato l'incompetenza del Tribunale per i minorenni a fronte delle rinuncia al motivo di ricorso per cassazione fondato sull'asserita omessa pronuncia dei provvedimenti de responsabilitate richiesti).

Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 26/11/2021 num. 206, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)