diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 12091 del 20/12/1990 (Rv. 470243 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - PROVE E CONSULENZA RACCOLTE IN ALTRO GIUDIZIO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470243-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - PROVE E CONSULENZA RACCOLTE IN ALTRO GIUDIZIO - RILEVANZA.*

Il giudice di merito è libero, in difetto di particolari divieti normativi, di formare il proprio convincimento sulla base delle prove raccolte in altro giudizio tra le stesse parti o anche tra altre parti, utilizzando le risultanze quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio. Pertanto allo stesso modo può essere utilizzata pure una consulenza tecnica, espletata in altro procedimento. (Conf 2744/80).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)