Sez. 3, Ordinanza n. 11140 del 24/04/2024 (Rv. 670755-01)
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE | Responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. - Dissuasori di sosta - Presunzione di responsabilità dell'ente proprietario della strada - Prova liberatoria - Contenuto. RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - In genere.
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE
In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'ente proprietario di una strada si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle condizioni della struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, ivi compresi i cosiddetti "dissuasori di sosta", salva la dimostrazione che l'installazione di tali manufatti sia avvenuta ad opera di terzi, in area a questi assegnata e in forza di uno specifico titolo abilitativo e con esclusione di qualunque potere di controllo da parte del custode proprietario, oppure, in difetto delle predette condizioni, con tempi talmente rapidi, rispetto alla verificazione del sinistro, da non consentire l'intervento dell'ente custode.
Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)