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Disciplina della produzione e della utilizzazione della canapa

Testo in vigore al

Art. 12

1. La ripartizione finale del ricavo delle vendite fra i conferenti ha luogo, dedotte le spese, al momento dell'esaurimento degli ammassi provinciali sulla base della media dei prezzi realizzati e, ove gli ammassi non siano esauriti al 15 settembre di ogni anno, si procede, non oltre il 30 ottobre, al riparto delle somme ricavate per le quantita' vendute a quella data.

2. La canapa residuata andra' a far parte dell'ammasso dell'anno successivo.3

Art. 13

1. Il riparto finale si effettua con un rendiconto generale predisposto sui rendiconti degli ammassi provinciali e approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta della Federcanapa.3

Art. 14

1. Gli atti e le quietanze relative alle operazioni di ammasso e di finanziamento sono esenti da tassa di bollo, registro e scambio, e da ogni altra tassa sugli affari, fatta eccezione per le cambiali.

2. Le spese di magazzinaggio, custodia, conservazione e lavorazione, assicurazione incendi, trasporti, nonche' gli interessi sugli anticipi, sono a carico dei conferenti all'ammasso.3

Art. 16

1. E' fatto obbligo a chiunque detenga a qualsiasi titolo sementi di canapa di fare denuncia con lettera raccomandata, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, alla Federcanapa, delle sementi detenute, indicando la qualita' e quantita' delle sementi, il proprietario, il luogo ove esse sono conservate e la loro destinazione.3

Art. 18

1. La produzione delle sementi di canapa puo' essere affidata ovvero ordinata dalla Federcanapa ad aziende e coltivatori di determinate zone prescelte dalla Federcanapa stessa.

2. Le determinazioni della Federcanapa sono obbligatorie per gli interessati, salvo ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel termine perentorio di giorni 15 dalla data di ricevimento della comunicazione relativa.3

Art. 19

1. La Federcanapa provvedera', ove occorra, all'attrezzatura tecnica per la selezione e la lavorazione delle varie qualita' di semente, valendosi anche della collaborazione degli Istituti sperimentali esistenti.

2. La Federazione stessa costituira' appositi Comitati per lo studio sperimentale della migliore adattabilita' delle diverse varieta' delle sementi alle zone agrarie del Regno.3

Art. 22

1. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto, sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave, sara' punito con l'ammenda fino alla meta' del valore del prodotto a cui si riferisce l'inadempienza e, ove cio' non possa essere determinato, con l'ammenda da L. 1000 a L. 10.000.3

Art. 24

1. Il presente decreto entrera' in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

2. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.3

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 8 novembre 1936 - Anno XV.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - ROSSONI - SOLMI - LANTINI - DI REVEL.
Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 879, foglio 76. - MANCINI.