Sez. 6, Sentenza n. 2315 del 21/11/1997 Ud. (dep. 23/02/1998) Rv. 210318 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - ESAME DELLE PARTI - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO | Nuova disciplina dell'art. 513 cod. proc. pen. intervenuta ad opera della legge 7 agosto 1967, n. 267 - Disciplina transitoria di cui all'art. 6 della predetta legge - Inapplicabilità nel giudizio di cassazione - Questione di costituzionalità dell'art. 6 per irragionevole limitazione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - ESAME DELLE PARTI - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267, sollevata per irragionevolezza e per violazione del diritto di difesa, nella parte in cui non estende la sua sfera di applicabilità ai giudizi in corso davanti alla Corte di cassazione, limitandosi a dettare disposizioni transitorie ex art. 513 cod. proc. pen. ai soli giudizi di merito pendenti alla data di entrata in vigore della legge. Appartiene infatti alla discrezionalità del legislatore, nel momento in cui entra in vigore una nuova disciplina processuale, stabilire se e che in limiti le nuove norme si applichino ai procedimenti in corso ovvero debba valere la regola generale della non incidenza del "jus superveniens" sui rapporti processuali esauriti ("tempus regit actum"). Nella specie, il legislatore ha esercitato tale discrezionalità non irragionevolmente, perché la discriminazione tra processi pendenti in sede di legittimità e quelli in corso davanti alle sedi del merito riposa su una base razionale, che si ricollega alla natura propria del giudizio di cassazione, deputato al controllo di legalità del processo, essendo invece rimessa esclusivamente ai gradi di merito la formazione ed elaborazione del materiale probatorio. D'altro canto, eventuali differenze tra imputati in relazione al diverso stadio di avanzamento del processo non costituiscono ingiustificata disparità di trattamento, essendo detto evento connaturato agli ordinari effetti della successione della legge processuale nel tempo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1997 num. 267 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)