diritto.io

Riordinamento dei giudizi di Assise

Testo in vigore al

Art. 2 Istituzione delle Corti di assise di appello

1. In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o piu' Corti di assise di appello, che giudicano sull'appello proposto avverso le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dalle Corti di assise.

Art. 2-bis Costituzione in sezioni delle corti d'assise e delle corti d'assise d'appello

1. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della magistratura, possono essere costituite nel medesimo circolo piu' sezioni delle corti d'assise e nel medesimo distretto piu' sezioni delle corti d'assise d'appello istituite ai sensi degli articoli 1 e 2.

2. Con identiche modalita' si provvede alla soppressione delle sezioni non piu' necessarie.

Art. 3 Composizione delle corti di assise

1. La corte di assise e' composta:

  1. a) di un magistrato del distretto scelto, tra quelli aventi funzioni di appello, che la presiede o, in mancanza o per indisponibilita', tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello;

  2. b) di un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato di tribunale;

  3. c) di sei giudici popolari.

Art. 4 Composizione delle corti di assise di appello

1. La corte di assise di appello e' composta:

  1. a) di un magistrato con funzioni di presidente di sezione della corte di appello o, in mancanza o per indisponibilita', di un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, che la presiede;

  2. b) di un magistrato della corte di appello;

  3. c) di sei giudici popolari.

Art. 5 Carattere unitario del Collegio giudicante

1. Magistrati e giudici popolari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti.

Art. 6 Sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello e numero dei giudici popolari

1. Il Governo e' delegato a stabilire, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge, il numero delle Corti di assise, quello delle Corti di assise di appello, le loro rispettive sedi e circoscrizioni e il numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute dall'art. 23, avuto riguardo al numero dei giudizi, alla popolazione e allo sviluppo dei mezzi di comunicazione. La determinazione delle sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, delle loro circoscrizioni e del numero dei giudici popolari, potra' essere riesaminata non oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo emanato a norma del comma precedente.

Art. 6-bis Variazioni al numero dei giudici popolari

1. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis sono apportate le necessarie variazioni al numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute nel successivo articolo 23.

Art. 7 Sessioni della corte di assise e della corte di assise di appello

1. La corte di assise e la corte di assise di appello tengono quattro sessioni annuali della durata di tre mesi. I dibattimenti vengono conclusi dallo stesso collegio anche dopo la scadenza della sessione nel corso della quale sono stati iniziati.

2. Il presidente della corte di appello per particolari esigenze organizzative, sentito il procuratore generale, puo' disporre che singoli dibattimenti siano tenuti in luoghi diversi da quello di normale convocazione della corte di assise e della corte di assise di appello, nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 8 (((Nomina dei magistrati componenti le corti di assise e le corti di assise di appello)

1. La nomina del presidente e degli altri magistrati che compongono le corti di assise e le corti di assise di appello e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e con efficacia per il periodo in esse indicato; decorso tale periodo, la nomina e' tuttavia prorogata sino a che non venga effettuata una nuova nomina.

2. Con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente sono nominati un presidente e un magistrato supplenti per ogni corte di assise o corte di assise di appello.

3. Quando mancano o sono impediti anche i magistrati supplenti delle corti di assise e delle corti di assise di appello, la sostituzione puo' essere disposta con decreto motivato del presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale presso la corte stessa, se ricorrono motivi di particolare urgenza.

Art. 9 Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise

1. I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

  2. b) buona condotta morale;

  3. c) eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;

  4. d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 Requisiti del giudici popolari delle Corti di assise di appello

1. I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 11 Carattere obbligatorio dell'ufficio - Condizione giuridica del giudice popolare

1. L'ufficio di giudice popolare e' obbligatorio ed e' parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.

2. I giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai giudici di grado sesto e ai consiglieri di Corte di appello nell'ordine delle precedenze nelle funzioni e cerimonie pubbliche.

Art. 12 Incompatibilita' con l'ufficio di giudice popolare

1. Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

  1. a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attivita' di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;

  2. b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attivita' di servizio;

  3. c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Capo II. Procedimento per la scelta dei giudici popolari

Art. 13 Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari

1. In ogni Comune della Repubblica sono formati, a cura di una Commissione composta del sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli articoli 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello.

2. Qualora l'Amministrazione comunale sia scolta, gli elenchi sono formati da una Commissione composta del commissario governativo o di un suo delegato e di due cittadini nominati dal presidente del tribunale.1313a

Art. 14 Invito ad iscriversi negli elenchi dei giudici popolari

1. Per la formazione degli elenchi preveduti nell'articolo precedente, il sindaco di ciascun Comune, entro il termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge, invita con pubblico manifesto tutti coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a chiedere, non oltre i sessanta giorni successivi, di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello.

Art. 15 Accertamenti della Commissione comunale

1. Gli elenchi sono dalla Commissione comunale compilati e integrati con la iscrizione di ufficio di tutti coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, non piu' tardi dei trenta giorni successivi allo scadere del termine di sessanta giorni stabilito nell'articolo precedente.

2. Durante detto termine la Commissione comunale accerta per ognuno degli iscritti il concorso delle condizioni richieste per la iscrizione, operando le necessarie modificazioni.

3. Gli elenchi completi sono trasmessi dal sindaco al presidente del tribunale del mandamento nella cui circoscrizione il Comune e' compreso, entro i primi dieci giorni del mese successivo al loro completamento.1313a

Art. 16 Formazione della Commissione mandamentale e operazioni ad essa demandate

1. Entro la seconda meta' del mese in cui ha ricevuto gli elenchi, il presidente del tribunale convoca nel capoluogo del mandamento una Commissione da lui presieduta e formata, da tutti i sindaci dei Comuni del mandamento stesso o da consiglieri da loro delegati.

2. Qualora le rappresentanze comunali di uno o piu' Comuni del mandamento siano disciolte, intervengono alle riunioni i rispettivi commissari governativi o loro delegati.1313a

3. La Commissione mandamentale, assunte le opportune informazioni, accerta per ognuna delle persone comprese negli elenchi il concorso delle condizioni richieste per l'assunzione dell'ufficio di giudice popolare, e compila nei trenta giorni successivi alla convocazione:

  1. a) l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di assise;

  2. b) l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di assise di appello.

Art. 17 Pubblicazione degli elenchi e reclami

1. Gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono sottoscritti dal presidente del tribunale e resi noti non piu' tardi del 15 del mese successivo alla chiusura delle operazioni prevedute nell'articolo precedente in ogni Comune per la parte che lo riguarda mediante affissione, per dieci giorni, nell'albo pretorio e pubblico manifesto.1313a

2. Ogni cittadino di eta' maggiore puo' presentare reclamo contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro il termine di 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio.

3. Il reclamo, in carta esente da bollo, e' presentato nella cancelleria della tribunale.1313a

Art. 18 Formazione dell'albo definitivo di giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello

1. Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 17, gli elenchi dei giudici popolari di corte di assise e di corte di assise di appello, i verbali ed i reclami sono trasmessi rispettivamente al presidente del tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise e al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello.

2. Il presidente, ricevuti gli elenchi, i verbali ed I reclami, sentiti il procuratore della Repubblica e il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, assunte, qualora occorra, le opportune informazioni, procede, con la partecipazione di due giudici e nel termine di un mese, alle operazioni seguenti:

  1. 1) rivede e controlla gli elenchi in base agli elementi raccolti ai sensi degli articoli precedenti;

  2. 2) decide, previa comunicazione alla parte interessata, sui reclami iscrivendo o cancellando i nomi di coloro che furono omessi ovvero iscritti indebitamente;

  3. 3) forma gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di assise e rispettivamente di Corte di assise di appello secondo l'ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti;

  4. 4) approva gli albi con decreto,1313a

Art. 19 Pubblicazione degli albi e reclami

1. Gli albi, formati a norma dell'articolo precedente unitamente ai decreti che li approvano sottoscritti dai presidenti dei rispettivi Tribunali sono pubblicati in ciascun Comune per la parte che lo riguarda mediante affissione per dieci giorni nell'albo pretorio e pubblico manifesto.

2. Nel termine di cui al 20 comma dell'art. 17, ogni cittadino di eta' maggiore puo' ricorrere alla Corte di appello per le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni.

3. Il ricorso e' depositato nella cancelleria della tribunale, dalla quale deve essere immediatamente trasmesso a quella della Corte di appello.1313a

Art. 20 Decisioni della Corte di appello - Ricorso in cassazione

1. La Corte di appello, previa comunicazione alla parte, decide con sentenza in via d'urgenza, su relazione in pubblica udienza, sentiti la parte o il suo procuratore, se si presenta, e il pubblico ministero, che conclude oralmente.

2. La sentenza e' comunicata a cura della cancelleria, entro dieci giorni, alle parti interessate, al pubblico ministero e al presidente del Tribunale del capoluogo del distretto della Corte di appello, ovvero, se si tratta dell'albo di una Corte(di assise, del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte stessa. Il presidente, qualora, occorra rettifica gli albi in conformita' alla decisione.

3. Contro la sentenza della Corte di appello e' ammesso ricorso per cassazione nel termine di quindici giorni dalla comunicazione da parte degl'interessati e del pubblico ministero. Il ricorso e' deciso in via d'urgenza, e non sospende l'esecuzione della sentenza. Si applicano le disposizioni del primo capoverso.