Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Testo in vigore al
Art. 34
1. I ricorsi che promuovono le questioni di legittimita' costituzionale, a norma degli articoli 31, 32 e 33 devono contenere le indicazioni di cui al primo comma dell'art. 23.
2. Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 23, 25 e 26.
Art. 35
1. Quando il Governo promuove davanti alle Camere la questione del contrasto di una legge approvata da un Consiglio regionale con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la Regione interessata puo' promuovere la decisione della competenza, preveduta dall'art. 127 della Costituzione, mediante ricorso diretto alla, Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento entro quindici giorni dalla data alla quale il Governo ha promosso la questione davanti le Camere.
2. Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 32.
Art. 36
1. Le disposizioni del presente capo, come pure quelle dell'art. 20, si osservano anche, per quanto applicabili; nei casi di impugnazione previsti dagli articoli 82 e 83 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5, concernente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
2. Quanto vi e' disposto riguardo alla Regione ed ai suoi organi, vale analogamente per la Provincia ed i suoi organi quando sia interessata una delle due Province nella Regione.
Capo III. Conflitti di attribuzione
Sezione I. Dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato
Art. 37
1. Il conflitto tra poteri dello Stato e' risoluto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali.
2. Restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione.
3. La Corte decide con ordinanza in Camera di consiglio sulla ammissibilita' del ricorso.
4. Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla, sua competenza dichiara ammissibile il ricorso e ne dispone la notifica agli organi interessati.
5. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 23, 25 e 26.
6. Salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 20, gli organi interessati, quando non compaiano personalmente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori.
Art. 38
1. La Corte costituzionale risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla.
Sezione II. Dei conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni e fra Regioni.
Art. 39
1. Se la Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad altra Regione, lo Stato o la Regione rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza.
2. Del pari puo' produrre ricorso alla Regione la cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto delle Stato.
3. Il termine per produrre ricorso e' di sessanta giorni a decorrere dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato.
4. Il ricorso e' proposto per lo Stato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegate e per la Regione dal Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa.
5. Il ricorso per regolamento di competenza deve indicare come sorge il conflitto di attribuzione e specificare l'atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza, nonche' le disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate.
Art. 40
1. L'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero tra Regioni puo' essere, in pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte.
Art. 41
1. Si osservano per i ricorsi per regolamento di competenza indicati nei precedenti articoli le disposizioni degli articoli 23, 25, 26 e 38, in quanto applicabili.
Art. 42
1. Le disposizioni di questa sezione che riguardano la Regione ed i suoi organi si osservano anche, in quanto applicabili, per le due Province della Regione Trentino-Alto Adige.
Capo IV. Giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri.
Art. 43
1. La deliberazione con la quale il Parlamento mette in stato d'accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i Ministri, e' presa a norma dell'art. 90 della Costituzione e a scrutinio segreto.
2. L'atto di accusa deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.
3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale.
4. Il Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto esso sia notificato all'accusato.
5. La Corte puo' conoscere per connessione i reati non compresi nell'atto di accusa da chiunque commessi, salva la facolta' di ordinare la separazione dei procedimenti.
Art. 44
1. Il Presidente della Corte costituzionale nomina un giudice per la istruzione e per la relazione; provvede, altresi', alla nomina del difensore di ufficio ove l'imputato non abbia un difensore di fiducia.
2. Quando e' in stato di accusa il Presidente della Repubblica, all'interrogatorio e all'istruzione provvede il Presidente della Corte costituzionale.
Art. 45
1. La Corte puo', di ufficio, adottare i provvedimenti cautelari personali o reali che riterra' opportuni.
2. La Corte dispone, altresi', la sospensione dalla carica.
Art. 46
1. Chiusa l'istruttoria, il Presidente fissa nel termine non inferiore a venti giorni la data del dibattimento e dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari aggregati e ordina che il decreto sia notificato all'accusato e al suo difensore.
Art. 47
1. I giudici aggregati prestano, nelle mani del Presidente della Corte costituzionale, giuramento con la formula prescritta dall'art. 5.
2. Il giuramento non e' ripetuto se sia stato gia' prestato in occasione di un precedente giudizio.
3. Prima dell'inizio delle formalita' di apertura del dibattimento i giudici ordinari ed aggregati possono presentare istanza motivata con la quale chiedono di astenersi dal giudizio e possono essere riaccusati con istanza motivata dell'accusato o del suo difensore ovvero dei commissari nominati dal Parlamento per sostenere la accusa.
4. La Corte decide immediatamente sulla richiesta di astensione o sulla ricusazione senza l'intervento dei giudici, cui la astensione o la ricusazione si riferiscono.
Art. 48
1. Ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari e aggregati, che non siano legittimamente impediti.
2. Il collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno giudici, dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza.
3. Il giudice, che non sia intervenuto ad una udienza, non puo' partecipare alle udienze successive.
4. Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in Camera di consiglio senza interruzione con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati presenti a tutte le udienze in cui si e' svolto il giudizio.
Art. 49
1. Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'imputazione le questioni di fatto e di diritto; dopo che queste sono state discusse e votate, formula, ove ne sia il caso, le questioni sulla applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle votazioni, il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nessuno dei votanti puo' esprimere per iscritto i motivi del proprio voto. Non sono ammesse astensioni dal voto.
2. In caso di parita' di voti prevale l'opinione piu' favorevole all'accusato.
3. Il dispositivo della sentenza e' letto dal Presidente in pubblica udienza.
4. La sentenza e' depositata in cancelleria ed e' trasmessa al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 50
1. La sentenza e' irrevocabile, ma puo' essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte se dopo la condanna sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prove che rendono evidente che il fatto non sussiste o che il condannato non lo ha commesso.
Art. 51
1. L'azione civile derivante dal fatto che forma oggetto del giudizio di accusa e' esercitata davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria dopo la definizione del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale.
Art. 52
1. Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri si osservano, in quanto non e' diversamente disposto, le norme dei Codici penale e di procedura penale.
Art. 53
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.