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Sez. L, Sentenza n. 8652 del 12/04/2010 (Rv. 613557 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE | Assicurazione contro il rischio del ritiro del libretto di navigazione - Accordo collettivo nazionale Confitarma del 23 luglio 2007 - Interpretazione - Rischio assicurato - Contenuto - Patologia di gravità tale da comportare il ritiro del libretto - Rilevanza - Preesistenza rispetto alla stipulazione del contratto - Copertura assicurativa - Limiti.
Stato
decisa il 2010-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613557-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE

In tema di assicurazione contro il rischio del ritiro del libretto di navigazione per inidoneità alla navigazione, è conforme al criterio letterale di cui all'art. 1362 cod. civ. l'interpretazione dell'accordo collettivo nazionale Confitarma del 23 luglio 1997 in forza della quale, ai fini della configurabilità dell'evento assicurato, l'insorgenza di una patologia di gravità tale da comportare detto ritiro dev'essere valutata con riferimento al momento in cui si realizzano le condizioni fisiche rilevanti ai fini dell'inidoneità alla navigazione, mentre la preesistenza della patologia rispetto alla stipulazione del contratto assicurativo non comporta la negazione della copertura assicurativa, ben potendo le parti convenire che l'assicurazione copra gli aggravamenti di malattie preesistenti. Ne consegue che, in tal caso, la copertura assicurativa può essere negata soltanto qualora il marittimo, alla data di decorrenza della polizza, presenti i sintomi di una malattia preesistente che abbia già raggiunto una tale gravità da comportare il ritiro del libretto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1891

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)