((Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternita' con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialita' e la natalita'))
Testo in vigore al
Art. 14
1. Nel caso in cui l'assicurato muoia senza che sussista per i superstiti il diritto a pensione, spetta al coniuge, sempreche' nel quinquennio precedente la morte risulti almeno un anno di contribuzione, una indennita' pari all'ammontare dei contributi versati. L'indennita' non puo' essere inferiore a L. 300, ne' superiore a L. 1000.
2. In mancanza del coniuge l'indennita' spetta ai figli, sempreche' sussistano per essi le condizioni stabilite dall'art. 13.
3. L'indennita' spettante ai figli e' liberamente pagata a chi esercita la patria potesta'.9
Art. 15
1. Gli assicurati hanno diritto al ricovero in luoghi di cura quando siano riconosciuti affetti da forma tubercolare in fase attiva.
2. Gli assicurati hanno diritto al ricovero predetto anche per le persone di famiglia quando per esse siano accertate le condizioni cliniche di cui al comma precedente.
3. L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ha facolta' di integrare la cura antitubercolare con il ricovero in istituto a tipo post-sanatoriale o con cura ambulatoria o con cura domiciliare .
Art. 16
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1953, N. 86
Art. 17
1. Ha diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi l'assicurato che all'atto della domanda possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda stessa.
Art. 18
1. L'assicurato che abbia usufruito una prima volta delle prestazioni antitubercolari conserva il diritto alle prestazioni economiche e sanitarie anche se venga a mancare il requisito di contribuzione previsto dal l'art. 17 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 Tale diritto - per le sole prestazioni sanitarie - sussiste pure per le persone di famiglia dell'assicurato di cui all'art. 1 della presente legge, quando non siano trascorsi oltre due anni dalla data di dimissione dal ricovero precedente.
Art. 19
1. In caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, l'assicurato, qualora possa fare valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto a una indennita' giornaliera fissata in relazione all'importo dei contributi per l'assicurazione disoccupazione versati nell'ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione.
2. L'indennita' e' stabilita nella misura seguente:
3. Parte di provvedimento in formato grafico
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 NOVEMBRE 1968, N. 1115.1
Art. 20
1. L'indennita' giornaliera e' corrisposta per un periodo massimo di 120 giornate.
2. L'assicurato cessa dal diritto all'indennita' quando nel periodo di un anno immediatamente precedente risultino corrisposte 120 giornate di indennita'.7
Art. 21
1. L'assicurato, in occasione di matrimonio o della nascita, di un figlio, qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente la celebrazione del matrimonio o la nascita del figlio, ha diritto, rispettivamente, a un assegno di nuzialita' o di natalita'.
2. L'assegno di nuzialita' spetta all'assicurato, sempreche' sussistano le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui al comma precedente, anche in caso di matrimonio di una figlia, purche' questa non abbia titolo all'assegno stesso in virtu' di assicurazione propria.
Art. 22
1. Non ha diritto all'assegno di nuzialita' l'assicurato che alla data di celebrazione del matrimonio abbia superata la seguente eta':
a) per gli appartenenti alla categoria degli impiegati: anni 30, se uomo, e anni 26, se donna;
b) per gli appartenenti alle categorie degli operai e alle famiglie mezzadrili e coloniche, uomini e donne: anni 26.
2. Lo stesso limite di eta' di anni 26 e' stabilito, agli effetti di cui al comma precedente, anche per le figlie di assicurati.
Art. 23
1. L'assegno di nuzialita' e' stabilito nella misura seguente:
2. %% Parte di provvedimento in formato grafico
3. L'assegno per le figlie di assicurati e' corrisposto nella misura stabilita per le donne della, categoria cui appartiene il genitore assicurato.
Art. 24
1. L'assegno di natalita' e' stabilito, in relazione all'ordine di generazione dei figli, nella seguente misura:
2. %% Parte di provvedimento in formato grafico
In caso di parto plurimo l'assegno e' corrisposto per ogni figlio nato e nella misura corrispondente all'ordine di generazione di ciascun figlio.
Art. 25
1. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, purche' avvenuto dopo il terzo mese di gravidanza, spetta all'assicurata, o all'assicurato, in caso di aborto della moglie, un assegno di L. 100, sempreche' alla data dell'aborto sussistano le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 21.
Art. 26
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1953, N. 86
Art. 27
1. Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la disoccupazione e dell'assicurazione per la nuzialita' e la natalita' si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati, ma risultino dovuti a norma del presente decreto.
2. Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidita' e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale.
Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.
3. Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidita' e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale.
Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.
4. I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni.
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 55
Art. 29
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 55
Art. 30
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 55
Art. 31
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 55
Art. 32
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 55
Art. 33
1. L'obbligo dell'assicurazione per la nuzialita' e la natalita' e, per le altre assicurazioni obbligatorie, quello del versamento dei contributi nella misura stabilita dal presente decreto, decorrono, per gli appartenenti alle famiglie mezzadrili e coloniche e per gli operai agricoli salariati fissi, dall'inizio dell'anno agrario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per gli operai agricoli giornalieri, nelle provincie dove all'accertamento dei contributi si provvede col sistema dell'ammontare convenzionale annuo, l'obbligo dell'assicurazione per la nuzialita' e la natalita' e, per le altre assicurazioni obbligatorie, quello del versamento dei contributi nella misura stabilita dal presente decreto, decorrono dal 1° luglio 1939-XVII.
Art. 34
1. Agli effetti del computo del periodo minimo di contribuzione stabilito dal presente decreto per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie, quarantotto contributi settimanali versati ai sensi delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto si considerano corrispondenti ad un anno di contribuzione.