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Sez. 6, Sentenza n. 392 del 29/02/1968 Ud. (dep. 05/07/1968) Rv. 108593 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - BENE TUTELATO - VANTERIA DI INFLUENZA INDIRETTA SUL PUBBLICO UFFICIALE - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1968-02-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108593-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - BENE TUTELATO - VANTERIA DI INFLUENZA INDIRETTA SUL PUBBLICO UFFICIALE - SUSSISTENZA DEL REATO.*

Oggetto specifico della tutela penale nel delitto di millantato credito e l'interesse concernente il prestigio della pubblica amministrazione che rimane offeso dal fatto di chi mercanteggia pretese influenze presso pubblici ufficiali o pubblici impiegati facendo credere che essi sono corruttibili o comunque arrendevoli a inframmettenze illecite. Il reato sussiste anche quando il millantatore faccia sorgere in altri la ragionevole persuasione di potere usare una influenza, seppure indiretta, sul pubblico ufficiale ed e indifferente che il danaro o altra utilita richiesti siano destinati al richiedente o alla persona da questa indicata come adatta alla illecita ingerenza presso il pubblico ufficiale e sufficiente, cioe, che l'agente affermi di poter efficacemente influire sul pubblico ufficiale o pubblico impiegato, immediatamente o mediatamente, a causa delle relazioni che affermi intercedere fra lui ed il pubblico funzionario, ovvero fra lui ed altra persona che assume come capace di potere efficacemente intervenire presso il funzionario.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)