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Sez. L - , Sentenza n. 26464 del 21/12/2016 (Rv. 642250 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Dirigente - Potere di autodeterminazione delle ferie - Diversa previsione del c.c.n.l. di categoria - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642250-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI

Nell'ambito di un rapporto di lavoro dirigenziale, il potere del dirigente di autodeterminare il periodo di godimento delle ferie può essere limitato da una previsione contrattuale contraria che subordini la scelta dei tempi di fruizione ad un accordo con il datore di lavoro. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, ai sensi dell’art. 12 del c.c.n.l. dirigenti aziende alberghiere del 24 giugno 2004, aveva ritenuto dovessero essere concordate con la parte datoriale sia le ferie maturate nel corso dell’anno che quelle arretrate).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 24/06/2004 art. 12 com. 1, Costituzione art. 36 com. 3, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)