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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 12 febbraio 1960, cause riunite C-16/59, C-17/59 e C-18/59

Decisione
decisa il 1960-02-12
ECLI
ECLI:EU:C:1960:5

Epigrafe

Nelle cause riunite di 1. «GEITLING», ufficio di vendita per il carbone della Ruhr, società a responsabilità limitata di diriitto tedesco, con sede in Essen (causa 16-59) ; 2. «MAUSEGATT», ufficio di vendita per il carbone della Ruhr, società a responsabilità limitata di diritto tedesco, con sede in Essen (causa 17-59); 3. «PRÄSIDENT», ufficio di vendita per il carbone della Ruhr, società a responsabilità limitata di diritto tedesco, con sede in Essen (causa 18-59) ; rappresentati dai loro rispettivi direttori; 4. LE IMPRESE MINERARIE DEL BACINO DELLA RUHR, raggruppate nei sopramenzionati uffici di vendita e rappresentate dagli stessi, parti ricorrenti, con domicilio eletto a Lussemburgo-Bertrange, presso l'avv. Werner von Simson, assistite dagli avv.ti Hans Hengeler e Werner von Simson, del Foro di Dusseldorf, contro L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, con domicilio eletto presso i suoi uffici, place de Metz, 2, Lussemburgo, parte convenuta, rappresentata dal suo consulente giuridico, dott. Erich Zimmermann, in qualità di agente, assistito dal prof. Konrad Duden e dall'avv. Heinz Rowedder, del Foro di Mannheim; cause aventi per oggetto l'annullamento di determinate disposizioni contenute : a) nella decisione 17-59 dell'Alta Autorità, di data 18 febbraio 1959, relativa alla proroga delle autorizzazioni concernenti le organizzazioni di vendita del bacino della Ruhr, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 14 del 7 marzo 1959, b) nella lettera del 21 febbraio 1959 inviata dal Presidente dell'Alta Autorità alla direzione degli uffici di vendita ricorrenti, concernente la proroga delle autorizzazioni concesse alle organizzazioni di vendita del bacino della Ruhr; LA CORTE composta dai signori : A.M. Donner, Presidente, L. Delvaux (relatore) e R. Rossi, presidenti di Sezione, O. Riese e N. Catalano, giudici, avvocato generale: M. Lagrange, cancelliere : A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › IN FATTO › I — Conclusioni delle parti

paragrafo 1
Le ricorrenti hanno concluso acchè la Corte voglia :
paragrafo 2
«A — annullare le sottoindicate disposizioni, le une contenute nella decisione n. 17-59 del 18 febbraio 1959(Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 7 marzo 1959, pag. 279 e segg.), le altre preannunciate con la lettera del Presidente dell'Alta Autorità di data 21 febbraio 1959 : 1. Non potranno essere autorizzati al di là del 31 marzo 1960, l'accordo tra gli uffici di vendita del carbone della Ruhr in merito alla costituzione di un ufficio comune, gli organismi finanziari comuni e l'accordo per la costituzione di una Commissione per l'unificazione di cui alla decisione n. 8-56 dell'Alta Autorità di data 15 febbraio 1956(Gazzetta Ufficiale, pag. 280. colonna 2, 4o comma; lettera del 21 febbraio 1959, n. 1). 2. Gli uffici di vendita del carbone della Ruhr non potranno essere autorizzati per il periodo successivo al 31 marzo 1961(Gazzetta Ufficiale, pag. 280, colonna 2, 4o comma; lettera del 21 febbraio 1959, n. 1). 3. L'Alta Autorità avrà cura che le delibere delle società minerarie non portino nuovamente, di diritto o di fatto, alla costituzione di un sistema di vendite unitario basato su organizzazioni di uguale struttura (Gazzetta Ufficiale, pag. 280, colonne 1 e 2, 6o comma). 4. In avvenire le convenzioni fra società minerarie per la vendita in comune potranno essere approvate solo qualora talune grosse imprese decidano di smerciare autonomamente la loro produzione (n. 2a della lettera in data 21 febbraio 1959). 5. Qualora un'impresa partecipi contemporaneamente a varie organizzazioni di vendita un ufficio di vendita potrà essere autorizzato solo in via eccezionale (n. 2b della lettera in data 21 febbraio 1959). 6. Un ufficio di vendita non potrà ottenere l'autorizzazione, a norma dell'art. 65, n. 2a del Trattato, qualora le imprese che ad esso partecipano smercino per altra via una parte notevole o variabile della loro produzione (n. 2c della lettera in data 21 febbraio 1959). 7. Art. 14, 2o comma, 2o inciso (Gazzetta Ufficiale, pag. 284). 8. Art. 11 (Gazzetta Ufficiale, pag. 284). B — porre le spese a carico della convenuta».
paragrafo 3
La convenuta ha concluso acchè la Corte voglia :
paragrafo 4
«dichiarare irricevibili i ricorsi per quanto concerne i capi da 1 a 7 delle conclusioni; in subordine, respingerli perchè infondati; porre comunque le spese a carico delle ricorrenti».
paragrafo 5
Dopo essersi in un primo tempo riservata di concludere ulteriormente circa il capo 8o delle domande delle ricorrenti, la convenuta, con atto 23 giugno 1959, ha chiesto alla Corte.
paragrafo 6
«di dare atto che detto capo 8o (annullamento dell'art. 11 della decisione 17-59) era divenuto privo di oggetto in quanto la questione sollevata è già stata definita nel merito».
paragrafo 7
Con atto 3 luglio 1959, le ricorrenti hanno dichiarato di nulla opporre a tale richiesta.

SENTENZA › IN FATTO › II — Gli antefatti

paragrafo 1
Con le decisioni 5-56, 6-56, 7-56 ed 8-56, del 15 febbraio 1956, l'Alta Autorità autorizzava la creazione di varie organizzazioni per la vendita in comune del carbone della Ruhr. Tali autorizzazioni, come pure le convenzioni e le delibere delle società partecipanti, dovevano valere fino al 31 marzo 1959. Successivamente le società minerarie prorogavano la validità di dette convenzioni e delibere al 31 marzo 1960 e chiedevano all'Alta Autorità di autorizzare tale proroga.
paragrafo 2
L'Alta Autorità, ritenendo che le convenzioni approvate non avessero dato il risultato previsto e soprattutto che i tre uffici di vendita avessero instaurato un sistema di vendite unitario, in contrasto con le disposizioni del Trattato, decideva di porre fine all'organizzazione delle vendite finora in atto, allo spirare di un periodo transitorio. Essa concedeva perciò la proroga richiesta, limitamente al 31 marzo 1960, modificando tuttavia e completando in vari punti i precedenti provvedimenti di autorizzazione. Ciò con la decisione 17-59 del 18 febbraio 1959.
paragrafo 3
Con le decisioni 7-58, 8-58 e 9-58 del 18 giugno 1958, l'Alta Autorità aveva autorizzato gli uffici di vendita a concludere, a determinate condizioni, dei contratti di vendita a lungo termine. Gli artt. 2-4 della decisione 17-59 mantenevano in vigore detta autorizzazione limitatamente ai contratti di durata non superiore a dieci anni.
paragrafo 4
Le decisioni 16-57, 17-57 e 18-57 avevano stabilito rigidi criteri per l'ammissione dei grossisti al rifornimento diretto presso gli uffici di vendita del carbone della Ruhr. Gli artt. 5-11 della decisione 17-59 modificavano la disciplina commerciale, rendendo molto meno restrittivi i requisiti per il rifornimento diretto dei grossisti.
paragrafo 5
Gli artt. 12 e 13 della decisione 17-59 approvavano la delibera 10 dicembre 1959 della Commissione per l'unificazione, relativa alla parziale modifica della delibera 13 dicembre 1955 riguardante 11 consumo interno delle imprese e prorogavano al 31 marzo 1960 la validità della decisione 8-56.
paragrafo 6
Infine, l'art. 14 della decisione 17-59 disciplinava il controllo dell'Alta Autorità sulle varie organizzazioni e società minerarie partecipanti, controllo tendente ad accertare se queste rimanevano entro i limiti delle autorizzazioni concesse o se non fosse invece necessario revocare o modificare le autorizzazioni stesse, al fine di riorganizzare la vendita del carbone della Ruhr.
paragrafo 7
Mediante lettera del 21 febbraio 1959, il Presidente dell'Alta Autorità, notificava ai tre uffici di vendita la decisione 17-59. In detta lettera esso richiamava l'attenzione dei destinatari sui principi stabiliti dalla decisione ed annunziava la prossima comunicazione dei nomi dei funzionari incaricati dei controlli di cui all'art. 14 della decisione.
paragrafo 8
Il 25 marzo 1959 i tre uffici di vendita Geitling, Mausegatt e Präsident, come pure le imprese minerarie in essi raggruppate, hanno presentato alla Corte dei ricorsi (cause 16-59, 17-59 e 18-59) diretti all'annullamento di alcune disposizioni della decisione 17-59 e della lettera del Presidente dell'Alta Autorità di data 21 febbraio 1959.
paragrafo 9
Con ordinanza 17 aprile 1959 la Corte ha disposto la riunione delle tre cause.
paragrafo 10
Il 17 giugno 1959 l'Alta Autorità ha adottato la decisione 36-59 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee dell'8 luglio 1959) con la quale ha parzialmente abrogato e completato la decisione 17-59 per quanto riguarda la disciplina degli uffici di vendita per il carbone della Ruhr. In seguito a tale pubblicazione le parti hanno presentato delle conclusioni aggiuntive con le quali hanno preso atto che il chiesto annullamento dell'art. 11 della decisione 17-59 era divenuto privo di oggetto; le ricorrenti hanno inoltre impugnato la decisione 36-59 (cause riunite 36, 37 e 38-59).
paragrafo 11
Va pure ricordato che le ricorrenti hanno presentato istanza di sospensione (causa 19-59 R) dell'esecuzione degli artt. 11 (applicazione dei criteri quantitativi fissati dall'Alta Autorità per l'ammissione dei grossisti al rifornimento diretto presso gli uffici di vendita) e 14, 2o comma, 2o inciso, della decisione 17-59 (invio di funzionari dell'Alta Autorità incaricati d'indagare sul riassetto delle organizzazioni di vendita del carbone della Ruhr) sino alla pronuncia della Corte nelle cause 16-59, 17-59 e 18-59.
paragrafo 12
Detta istanza è stata respinta dalla Corte con ordinanza 12 maggio 1959.

SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › A — SULLA RICEVIBILITÀ

punto 1
Riguardo ai capi da 1 a 6 delle conclusioni delle ricorrenti (censure contro la motivazione della decisione 17-59 e contro la lettera del 21 febbraio 1959). La convenuta ritiene irricevibili detti capi delle domande e ciò per i seguenti motivi : a) autorizzando la proroga di un anno delle convenzioni, l'Alta Autorità ha accolto la richiesta delle ricorrenti; esse non hanno perciò subito alcun pregiudizio; b) solo il dispositivo di una decisione ha carattere obbligatorio (artt. 14 e 35 del Trattato) ; contro la motivazione, cui manca tale carattere, non è ammesso il ricorso di legittimità; c) rendendo pubblici i principi generali ai quali dovrà informarsi il futuro riassetto generale della vendita del carbone della Ruhr, l'Alta Autorità non ha emanato norme applicabili ad un caso concreto. Secondo la giurisprudenza della Corte (cause riunite 1-57 e 14-57, Racc. Vol. III, pagg. 216-218), contro dei principi direttivi d'ordine generale non è ammesso ricorso di legittimità. Le ricorrenti ribattono che la ricevibilità dei ricorsi si ricava dagli artt. 33 ed 80 del Trattato. a) Le disposizioni impugnate costituirebbero delle decisioni ai sensi degli artt. 33 e 14 del Trattato. In base alla giurisprudenza della Corte (causa 8-55, Racc. Vol. II, pagg. 219-221 e cause riunite 1-57 e 14-57, Racc. Vol. III, pagg. 214-218) saremmo di fronte ad una decisione ai sensi dell'art. 14 del Trattato quando, nella motivazione, l'Alta Autorità affermi il suo proposito di non prorogare al di là del 31 marzo 1960 o del 31 marzo 1961 le autorizzazioni già concesse e di adottare misure atte ad impedire l'instaurazione di un sistema di vendite unitario basato su delle organizzazioni di uguale struttura (conclusioni, nn. 1 - 3). I requisiti, enumerati nella lettera 21 febbraio 1959 (conclusioni nn. 4 - 6), e richiesti perchè l'Alta Autorità possa concedere una nuova autorizzazione a norma dell'art. 65 del Trattato, dovrebbero essere anch'essi considerati come costituenti una decisione, dal momento che l'Alta Autorità dichiarando il suo proposito di non concedere alcuna autorizzazione in determinate situazioni, fa chiaramente intendere quale atteggiamento intende assumere qualora si determinino certe situazioni e stabilisce norme atte a trovare applicazione in casi concreti. b) Il provvedimento impugnato sarebbe una decisione individuale, in quanto riguarda direttamente le ricorrenti; esso è stato loro notificato e contiene norme imperative destinate a trovare applicazione solo nei confronti di una parte ben definita e limitata delle imprese carbonifere del mercato comune. c) A torto la convenuta negherebbe l'esistenza di un pregiudizio e quindi di un interesse ad agire delle ricorrenti. Esse avrebbero interesse all'annullamento onde evitare che acquisti vigore di legge una dichiarazione che in avvenire potrebbe ledere gl'interessi di un'organizzazione di vendita.
punto 2
Riguardo al capo n. 7 delle conclusioni delle ricorrenti (censure contro l'art. 14, 2o comma, della decisione 17-59, relativo ai controlli da parte di funzionari dell'Alta Autorità). La convenuta sostiene che tale capo della domanda delle ricorrenti è irricevibile. Essa afferma, che le ricorrenti non hanno un interesse attuale ad agire in giudizio, dal momento che l'articolo in questione nulla precisa in merito ai controlli di cui trattasi. La loro attuazione presuppone l'emanazione di ulteriori provvedimenti. Le ricorrenti avranno interesse ad agire in giudizio soltanto quando tali provvedimenti saranno stati adottati e quando i funzionari incaricati del controllo esigeranno delle informazioni. Le ricorrenti ribattono che, preannunziando controlli, l'Alta Autorità ha disposto indagini di carattere generale senza definirne con esattezza la portata ed i limiti. Il capo 7o delle conclusioni sarebbe ricevibile, dato che la disposizione impugnata è suscettibile di acquistare forza obbligatoria e di danneggiare gravemente le ricorrenti. Poco importerebbero le intenzioni dell'Alta Autorità nell'adottare tale disposizione; ciò che conta sarebbe il significato obiettivo, il contenuto dell'atto e gli effetti che ne derivano per i terzi.
punto 3
Riguardo al capo 8o delle conclusioni delle ricorrenti (censure contro l'art. 11 della decisione 17-59, relativo alla disciplina commerciale). In seguito alla pubblicazione della decisione 36-59, che ha abrogato gli articoli della decisione 17-59 riguardanti la disciplina commerciale, le parti hanno preso atto, di comune accordo, che il capo 8o delle conclusioni era divenuto privo di oggetto.

SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › B — NEL MERITO

punto 1
Riguardo ai capi da 1 a 6 delle conclusioni delle ricorrenti (censure contro la motivazione della decisione 17-59 e contro la lettera del 21 febbraio 1959). Le ricorrenti deducono : a) l'incompetenza dell'Alta Autorità b) la violazione di forme essenziali c) la violazione di varie disposizioni del Trattato. a) L'Alta Autorità non potrebbe, d'ufficio, concedere o negare un'autorizzazione, ma avrebbe il potere di farlo solo su richiesta delle imprese interessate. Inoltre, una decisione con la quale si rifiuti anticipatamente di approvare atti futuri, senza tener conto dei possibili sviluppi, non costituirebbe applicazione dell'art. 65 del Trattato, bensi l'emanazione di norme complementari che l'Alta Autorità può adottare soltanto nei casi contemplati dal Trattato. La competenza dell'Alta Autorità sarebbe limitata alle situazioni concrete ed una decisione individuale potrebbe disciplinare soltanto il presente. b) Le ricorrenti ravvisano una violazione di forme essenziali anzitutto nell'insufficiente motivazione, indi nell'assenza di una richiesta delle imprese interessate ed infine nell'accoglimento mediante un'unica decisione delle richieste delle tre ricorrenti. c) L'Alta Autorità avrebbe violato i principi generali di cui agli artt. 2, 2o comma; 3, a, b, c; 4 b e 5, 1o comma del Trattato. Inoltre, l'Alta Autorità avrebbe reiteratamente trascurato le disposizioni dell'art. 65 del Trattato. La convenuta oppone che le censure delle ricorrenti hanno tratto esclusivamente alla possibilità che dalle considerazioni enunciate dall'Alta Autorità nella motivazione del provvedimento impugnato, si possano trarre effetti giuridici obbligatori, ma l'Alta Autorità mai ha avuto siffatto intento. Le dichiarazioni contenute nella motivazione e nella lettera del 21 febbrario 1959 costituiscono per le ricorrenti unicamente delle direttive di carattere generale senza forza cogente.
punto 2
Riguardo al capo 7o delle conclusioni delle ricorrenti (censure contro l'art. 14, 2o comma, della decisione 17-59, che prevede controlli da parte di funzionari dell'Alta Autorità). Le ricorrenti deducono : a) l'incompetenza dell'Alta Autorità b) l'abuso, da parte dell'Alta Autorità, del diritto alle informazioni c) la violazione di norme del Trattato. a) Solo dopo aver ricevuto una richiesta di approvazione a norma dell'art. 65, n. 2, del Trattato, l'Alta Autorità avrebbe il potere di chiedere informazioni e d'avviare indagini sulla reale struttura di un'organizzazione per la vendita in comune. b) Lo stesso tenore degli artt. 47 e 65, n. 3, del Trattato mostrerebbe che l'Alta Autorità può esercitare i poteri contemplati negli articoli stessi soltanto per adempiere a determinati compiti ben definiti. L'intervento dell'Alta Autorità in forza dell'art. 65 e la richiesta generica d'informazioni sarebbero da escludersi nella specie per il fatto che le informazioni ed i controlli devono essere necessari par l'adempimento di uno specifico compito dell'amministrazione. c) L'Alta Autorità avrebbe violato l'art. 4 b del Trattato, il quale vieta le discriminazioni: la presenza continua di funzionari incaricati dei controlli peggiorerà in modo ingiustificato la situazione delle ricorrenti, già sfavorite rispetto alla maggior parte delle imprese minerarie degli altri bacini del mercato comune. Essa inoltre non applicherebbe rettamente gli artt. 47 e 65, n. 3, del Trattato. Questi prevedono che l'Alta Autorità può chiedere determinate informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti. Ma la facoltà di eseguire verifiche può sorgere solo dopo ricevute le informazioni richieste. Sarebbe quindi contrario al Trattato raccogliere direttamente informazioni presso le ricorrenti senza aver prima posto dei precisi quesiti. La convenuta ribatte : a) Se, come sostengono le ricorrenti, l'Alta Autorità avesse il potere di chiedere delle informazioni solo se le sia già pervenuta una richiesta di approvazione, tale limitazione della sua competenza le renderebbe impossibile di valutare ponderatamente le convenzioni di vendita in atto. In tal caso, infatti, essa sarebbe costretta a pronunciarsi sulla richiesta delle imprese partecipanti alla convenzione entro un breve tempo prima della sua scadenza, il che renderebbe impossibile un'accurata valutazione delle circostanze economiche che condizionano l'approvazione. b) L'attuazione dei controlli preannunziati non costituirebbe affatto un abuso del diritto alle informazioni. L'Alta Autorità non avrebbe affatto l'intento di verificare fatti che sono già a sua conoscenza, bensì quello di procurarsi dati attendibili sul modo in cui si svolge la vendita del carbone della Ruhr, al fine di poter in avvenire dare applicazione all'art. 65, n. 2, del Trattato. c) L'asserita violazione dell'art. 4 b del Trattato (discriminazione) non sussisterebbe. L'aver riservato i controlli alle sole ricorrenti sarebbe giustificato dal fatto che, per le organizzazioni di vendita degli altri bacini della Comunità, non vi è motivo di prospettare il completo riassetto cui si dovrà invece procedere, alla fine del 1959, per quel che riguarda le ricorrenti. Preannunziando i controlli in parola l'Alta Autorità avrebbe semplicemente applicato gli artt. 47 e 65, n. 3, del Trattato. Infatti, oltre al diritto alle informazioni, l'art. 47, 1o comma, attribuirebbe all'Alta Autorità il potere di compiere delle verifiche e, nè la lettera, nè lo spirito di detta disposizione permettono di ricavare che tale potere di controllo sorga soltanto dopo che le informazioni sian state chieste ed ottenute.

SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla ricevibilità

paragrafo 1
I capi 1o e 2o delle conclusioni delle ricorrenti riguardano il 7o considerando della decisione 17-59 dell'Alta Autorità (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 7 marzo 1959, pag. 280, col. 2, 4o comma) ed il punto n. 1 della lettera 21 febbraio 1959 dell'Alta Autorità; vi si fa carico alla convenuta di aver deciso anticipatamente, senza che le fossero state presentate domande in tal senso ed in assenza di qualsiasi convenzione in proposito che gli organismi comuni degli uffici di vendita del bacino della Ruhr non potranno essere autorizzati al di là del 31 marzo 1960 e gli uffici di vendita stessi, al di là del 31 marzo 1961.
paragrafo 2
I capi 3o, 4o 5o e 6o delle conclusioni delle ricorrenti riguardano il 5o considerando della decisione 17-59 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 7 marzo 1959, pag. 280, col. 1, 5o e 6o comma e col. 2, 1o e 2o comma) ed il punto n. 2, lett. a) e c) della lettera 21 febbraio 1959 dell'Alta Autorità; vi si criticano le disposizioni che stabiliscono, anticipatamente ed in mancanza di qualsiasi convenzione, le condizioni cui la futura organizzazione delle vendite di carbone della Ruhr dovrà soddisfare per poter ottenere l'approvazione.
paragrafo 3
Il capo 7o delle conclusioni delle ricorrenti ha per oggetto l'annullamento dell'art. 14, 2o comma, 2o inciso, della decisione 17-59 nel quale è stabilito che l'Alta Autorità incaricherà suoi funzionari di riferire se, ed in quale misura, sia necessario revocare o modificare le autorizzazioni prorogate con la decisione stessa e di indagare sugli elementi specifici di cui si dovrà tener conto nella riorganizzazione delle vendite del carbone della Ruhr.
paragrafo 4
Il capo 8o delle conclusioni delle ricorrenti ha per oggetto l'annullamento dell'art. 11 della decisione 17-59 nel quale vengono respinte le richieste più ampie formulate dalle imprese minerarie interessate e relative alla disciplina commerciale; le parti tuttavia concordano nel ritenere che quest'ultimo capo è divenuto privo di oggetto in quanto dopo la presentazione del ricorso, la disposizione impugnata è stata abrogata con decisione 36-59 del 17 giugno 1959.

SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla ricevibilità › SULLA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA PER QUANTO HA TRATTO AI CAPI DA 1 A 6

paragrafo 1
L'11 ed il 12 dicembre 1958 le società minerarie raggruppate negli uffici di vendita hanno chiesto la proroga per un anno, cioè fino al 31 marzo 1960, delle autorizzazioni precedentemente concesse. L'Alta Autorità si è pronunziata su tali domande con la decisione 17-59 del 18 febbraio 1959, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 7 marzo 1959 e notificata a ciascuno dei tre Uffici con lettera del 21 febbraio 1959.
paragrafo 2
Con gli artt. 1 e 2 della decisione 17-59 vengono accolte le domande di proroga per tutta la durata richiesta; tuttavia gli artt. da 2 a 10 innovano rispetto alla precendente autorizzazione per quanto riguarda i contratti a lungo termine nonchè la disciplina commerciale e stabiliscono le nuove condizioni, immediatamente applicabili, cui le convenzioni dovranno uniformarsi.
paragrafo 3
Nella motivazione della decisione 17-59 l'Alta Autorità ha soltanto indicato per quali motivi aveva concesso agli uffici di vendita la proroga richiesta benchè fosse del parere che il funzionamento di tali organizzazioni non rispondesse alle esigenze del Trattato, in particolare dell'art. 65.
paragrafo 4
Il 5o considerando ha lo scopo di chiarire perchè l'attuale funzionamento degli organismi di vendita per il carbone della Ruhr è contrario alle norme del Trattato e di indicare le modifiche che potrebbero rendere tali organismi aderenti alle disposizioni dell'art. 65; è ben chiaro invece che l'Alta Autorità non ha inteso stabilire sin d'ora le condizioni cui sarebbe soggetta la futura approvazione.
paragrafo 5
Questa interpretazione trova conferma nel tenore stesso del 5o considerando nel quale l'Alta Autorità si limita a porre in rilievo gli scopi che si devono raggiungere per garantire il rispetto dell'art. 65 e fa espressa riserva di emanare in futuro norme precise («mentre l'Alta Autorità provvederà a stabilire delle norme destinate a…; i modi di vendita dovranno presentare la massima efficacia possibile per…; l'Alta Autorità autorizzerà le procedure ed i meccanismi che le sembreranno opportuni…»).
paragrafo 6
È ben vero che detta interpretazione dà luogo a qualche dubbio per quanto riguarda il 7o considerando, in fine; tuttavia la Corte non ritiene doversene dipartire, tenuto conto dell'intento che ha manifestamente guidato l'Alta Autorità, cioè quello di additare le manchevolezze del regime precedente ed al tempo stesso indicare agli interessati in qual modo il sistema avrebbe dovuto essere modificato.
paragrafo 7
Le condizioni menzionate nei considerandi 5o e 7o, in fine, non costituiscono pertanto una decisione, bensì un semplice avviso che non vincola l'Alta Autorità per l'avvenire e non esclude che l'atteggiamento sopra ricordato muti in seguito all'approfondito esame delle future domande degli interessati, esame che l'Alta Autorità, se richiesta, sarà tenuta a fare.
paragrafo 8
Le ricorrenti non hanno discusso l'esattezza delle constatazioni di fatto e quella dell'interpretazione che l'Alta Autorità ha dato al Trattato; esse si sono limitate a criticare i considerandi sopra menzionati, assumendo che costituiscono un atto indipendente dalla concessa autorizzazione e contengono una decisione prematura. Dalle considerazioni sopra svolte risulta che tali censure sono prive di oggetto, in quanto i motivi enunciati costituiscono parte integrante della motivazione dell'autorizzazione; inoltre detti motivi di per sè, come pure i passi censurati della lettera di notifica del 21 febbraio 1959, non sono tali da ledere le ricorrenti, dal momento che non hanno forza obbligatoria per i destinatari delle decisioni, nè possono vincolare l'Alta Autorità nel futuro esercizio dei suori poteri d'autorizzazione. Ne consegue che la domanda delle ricorrenti, per quanto ha tratto ai capi da 1 a 6 non è ricevibile.

SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla ricevibilità › SULLA RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA PER QUANTO RIGUARDA IL CAPO 7o

paragrafo 1
L'art. 14, 2o comma, 2o inciso, della decisione 17-59 non detta alcuna norma atta a produrre un qualsiasi effetto giuridico, vuoi sotto il profilo normativo, vuoi nel caso concreto; si tratta di un semplice provvedimento interno — che l'Alta Autorità ha adottato in virtù dei poteri attribuitile dall'art. 47 del Trattato — il quale viene portato a conoscenza degli interessati. Dal momento che tale provvedimento interno non contiene norme d'applicazione che contrastino con l'art. 47 esso non può ledere i ricorrenti e pertanto la loro domanda, per quanto ha tratto al capo 7o, non è ricevibile.

SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla ricevibilità › SULL'ATTEGGIAMENTO DELLE PARTI NEI CONFRONTI DEL CAPO 8o DELLA DOMANDA

paragrafo 1
Può dubitarsi se, sotto il profilo giuridico, il capo 8o delle conclusioni delle parti sia realmente «divenuto privo di oggetto», posto che la decisione impugnata, per quanto riguarda la disciplina commerciale, non è stata «revocata» con effetto retroattivo, ma semplicemente «abrogata» dal 1o luglio 1959. Nel periodo intercorso fra il 1o aprile ed il 30 giugno 1959 l'art. 11 della decisione 17-59 è perciò rimasto in vigore.
paragrafo 2
La Corte tuttavia ritiene che le conclusioni delle ricorrenti a questo proposito devono intendersi come una rinunzia agli atti, della quale va dato loro atto.

SENTENZA › IN DIRITTO › Spese

paragrafo 1
Ai sensi dell'art. 69, § 2 del Regolamento di procedura, la parte soccombente va condannata alle spese; nella specie, le ricorrenti sono rimaste soccombenti sulla ricevibilità. Cionondimeno, la Corte rileva che la formulazione sì imperativa data dall'Alta Autorità al 7o considerando della decisione 17-59 poteva facilmente far credere si trattasse di un atteggiamento definitivo e conseguentemente di una vera e propria norma; ciò ha potuto indurre le ricorrenti a promuovere il presente giudizio facendole incorrere in spese superflue. Appare perciò equo porre a carico della convenuta una parte delle spese del giudizio.
paragrafo 2
Inoltre, la convenuta ha dichiarato in udienza di accollarsi le spese alle quali ha dato luogo il capo 8o delle conclusioni. Va dato atto alle parti dell'accordo fra loro intervenuto su questo punto e la Corte ne ha tenuto conto nella ripartizione delle spese, come più oltre disposto.
paragrafo 3
Le ricorrenti hanno vista respinta la loro domanda di sospensione dell'esecuzione; tuttavia i motivi già addotti per la ripartizione delle spese nella causa principale valgono anche per il procedimento incidentale.

Dispositivo

Visti gli atti di causa; Sentita la relazione del giudice relatore; Sentite le parti nelle loro difese orali; Sentite le conclusioni dell'avvocato generale; Visti gli artt. 2, 3, 4, 5, 14, 15, 33, 47, 48, 65, 80 ed 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ; Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte; Visto il Regolamento di procedura delle Corte di Giustizia delle Comunità europee; LA CORTE disattesa ogni conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce : 1. Le domande delle ricorrenti, nei capi dal 1o al 7o, sono dichiarate irricevibili. 2. Si dà atto alle ricorrenti della loro rinunzia agli atti per quanto concerne il capo 8o delle domande. 3. Si dà atto alle parti dell'accordo fra esse intervenuto in merito all'accollo da parte della convenuta delle spese relative al capo 8o delle domande. 4. Le ricorrenti sopporteranno i due terzi delle spese di causa, ivi comprese quelle della domanda di sospensione dell'esecuzione e la convenuta il rimanente terzo.

Firme

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo il 12 febbraio 1960. Donner Delvaux Rossi Riese Catalano Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 12 febbraio 1960. Il Cancelliere A. Van Houtte Il Presidente A. M. Donner

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