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Sez. L, Sentenza n. 24122 del 28/11/2016 (Rv. 641709 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Opzione quale alternativa al licenziamento - Annullabilità per incapacità naturale - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641709-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

La circostanza che il lavoratore si sia dimesso nel timore dell'irrogazione di un licenziamento per giusta causa non comporta l'annullabilità dell'atto, dovendosi in ogni caso accertare se il recesso del dipendente sia stato reso in uno stato di diminuite capacità intellettive e volitive circa l'esercizio di una opzione cosciente, e frutto di una seria valutazione, fra le dimissioni ed il licenziamento prospettatogli. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non inficiate da uno stato di incapacità naturale le dimissioni rassegnate da dipendente di banca che aveva ammesso, in sede di interrogatorio libero, di aver preferito dimettersi in quanto se fosse stata licenziata le sarebbe stato più difficile cercare un nuovo lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)