Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 11 luglio 1985, causa 137/84
Epigrafe
Sentenza della Corte
11 luglio 1985
Nel procedimento 137/84,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Cour d'appel di Liegi (sesta sezione) nella causa dinanzi ad essa pendente fra
Pubblico ministero
e
Robert Heinrich Maria Mutsch, residente in Saint-Vith,
domanda vertente sull'interpretazione del trattato CEE, e in particolare dell'art. 220 dello stesso,
LA CORTE,
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco e O. Due, presidenti di sezione, P. Pescatore, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot e R. Joliét, giudici,
avvocato generale: CO. Lenz
cancelliere: P. Heim
viste le osservazioni presentate:
per l'appellato nella causa principale dall'aw. B. Moutrier, in sostituzione dell'aw. Ortmann,
per il governo della Repubblica italiana dal sig. A. Squillante, presidente di sezione presso il Consiglio di stato, capo del servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati e degli affari legislativi del ministero degli Affari esteri, in qualità d'agente, assistito dai sigg. O. Fiumara e F. Caramazza, avvocati dello stato,
per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F. Benyon e H. Van Lier, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti,
viste le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 marzo 1985,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 26 aprile 1984, pervenuta in cancelleria il 23 maggio successivo, la Cour d'appel di Liegi ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 220 dello stesso trattato.
punto 2
La suddetta questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti del sig. Robert Mutsch, cittadino lussemburghese residente in Belgio a Sain-Vith, comune di lingua tedesca ubicato nel circondario del tribunal correctionnel di Verviers.
punto 3
II Mutsch veniva condannato in contumacia ad un'ammenda con sentenza 2 novembre 1982 dal tribunal correctionnel di Verviers. Egli proponeva opposizione avverso detta sentenza chiedendo contestualmente l'applicazione dell'art. 17, 3o comma, della legge 15 giugno 1935 relativa all'uso delle lingue in materia giudiziaria, a norma del quale « qualora l'imputato di cittadinanza belga risieda in un comune di lingua tedesca ubicato nel circondario del tribunal correctionnel di Verviers e ne faccia domanda nelle forme prescritte dall'art. 16, il procedimento dinanzi al predetto organo giurisdizionale si svolge in tedesco ».
punto 4
II tribunal correctionnel accoglieva la domanda del Mutsch con sentenza 23 novembre 1982, ma il Pubblico ministero interponeva appello deducendo che l'imputato, non essendo cittadino belga, non poteva avvalersi dell'art. 17, 3o comma, della legge 15 giugno 1935.
punto 5
La Cour d'appel di Liegi, nutrendo dubbi sul se il fatto di riservare ai cittadini belgi la facoltà di chièdere l'applicazione del precitato art. 17, 3o comma, sia compatibile col diritto comunitario, ha sospeso il procedimento ed ha sollevato la seguente questione pregiudiziale:
« Se l'art. 17, 3o comma, della legge 15 giugno 1935 relativa all'impiego delle lingue in materia giudiziaria, che autorizza l'imputato cittadino belga, residente in un comune di lingua tedesca ubicato nella circoscrizione di competenza del tribunal correctionnel di Verviers, a chiedere che il procedimento venga continuato in tedesco, sia conforme ai principi sanciti dall'art. 220 del trattato, che mira a garantire la tutela delle persone nonché il godimento e la protezione dei diritti nelle condizioni concesse da ciascuno Stato membro ai suoi cittadini, cioè nella fattispecie: in materia penale, se si debba o meno concedere ad una persona che si esprime in lingua tedesca, cittadino della CEE e, in particolare, come nella fattispecie, cittadino lussemburghese residente in Saint-Vith, comune di lingua tedesca, la facoltà di chiedere che il procedimento si svolga in tedesco ».
punto 6
La questione, così com'è formulata, riguarda la conformità di una disposizione nazionale al diritto comunitario. A questo proposito si deve ricordare che la Corte, statuendo nell'ambito dell'art. 177, non è competente ad applicare la norma comunitaria ad una fattispecie concreta e, quindi, a qualificare una disposizione del diritto nazionale con riguardo a detta norma. Tuttavia, nell'ambito della collaborazione giudiziaria istituita dal predetto articolo, essa può fornire al giudice nazionale, in base ai dati del fascicolo, gli elementi d'interpretazione del diritto comunitario che possono essergli utili nella valutazione degli effetti della suddetta disposizione.
punto 7
Emerge dal fascicolo che la questione della Cour d'appel è intesa a stabilire se, in base ai principi del diritto comunitario, come espressi in particolare nell'art. 220 del trattato, l'applicazione della normativa di uno Stato membro mirante ad agevolare, segnatamente nel campo giudiziario, l'espressione linguistica di un gruppo di cittadini di detto stato, debba essere estesa senza discriminazioni in ragione della cittadinanza ai cittadini di altri Stati membri che soddisfino tutte le condizioni cui è subordinato l'uso di una determinata lingua da parte dei membri del gruppo di popolazione interessato.
punto 8
La Commissione osserva che l'art. 220, primo trattino, del trattato CEE si limita a prescrivere che gli Stati membri intavolino fra loro, per quanto occorra, trattative allo scopo di garantire, a favore dei loro cittadini, il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni accordate da ciascuno stato ai propri cittadini. Pertanto, i diritti contemplati dalla predetta disposizione non potrebbero essere fatti valere fintantoché non sia entrata in vigore una convenzione in materia. Tuttavia il diritto di usare in uno stato membro, segnatamente in materia giudiziaria, una determinata lingua alle stesse condizioni che valgono per i cittadini di detto stato potrebbe essere rivendicato dal lavoratore migrante, cittadino di un altro Stato membro, in quanto « vantaggio sociale » ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 1612/68, emanato in base all'art. 49 del trattato.
punto 9
Dal canto suo, il governo della Repubblica italiana svolge tre ordini di argomenti. In primo luogo esso sostiene che le norme nazionali adottate a tutela di una minoranza ufficialmente riconosciuta possono riguardare soltanto le persone appartenenti a detta minoranza e residenti nella zona in cui questa è insediata. In secondo luogo esso rileva che l'art. 220 del trattato CEE non può creare né diritti né doveri fino a che gli Stati membri non abbiano stipulato una convenzione al riguardo. Infine il governo italiano osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte, un «vantaggio sociale » ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 1612/68 deve avere un legame almeno indiretto con il rapporto di lavoro ed essere concesso in un campo che rientri in qualche modo nel settore sociale, il che non si verifica nel caso di specie.
punto 10
La questione sollevata dalla Cour d'appel di Liegi dev'essere risolta alla luce di tutte le disposizioni del trattato e di diritto derivato che possono essere pertinenti al problema.
punto 11
Per quanto concerne l'art. 220, menzionato nella questione della Cour d'appel, si deve rilevare che esso non mira a stabilire una norma giuridica direttamente operante, ma si limita a tracciare il quadro di trattative che gli Stati membri intavoleranno fra loro « per quanto occorra ». La suddetta disposizione ha, di per sé, il solo effetto di indicare, come scopo, l'estensione, da parte di ciascuno Stato membro, ai cittadini degli altri Stati membri, delle garanzie ch'esso offre nella materia di cui trattasi ai propri cittadini. Nella prospettiva di una Comunità basata sul principio della libera circolazione delle persone e della libertà di stabilimento la tutela dei diritti e delle prerogative dei singoli in materia linguistica riveste un'importanza particolare.
punto 12
L'art. 7 del trattato dispone, dal canto suo, che « nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità ». Si deve garantire che questa norma trovi piena applicazione nei confronti di qualsiasi persona che sia stabilita nel territorio di uno Stato membro e si trovi in una situazione disciplinata dal diritto comunitario. Nello stesso contesto si deve rilevare che l'art. 48, relativo alla situazione giuridica dei lavoratori subordinati, presuppone anch' esso l'estensione del trattamento nazionale ai cittadini di un qualsiasi Stato membro legittimamente stabiliti nel territorio di un altro Stato membro per svolgervi un'attività lavorativa subordinata.
punto 13
Occorre pertanto accertare se la facoltà di chiedere che un procedimento giudiziario si svolga in una determinata lingua rientri nella sfera d'applicazione del trattato e debba, di conseguenza, essere valutata alla luce del divieto di discriminazione sancito dalle citate disposizioni.
punto 14
Considerato che in base agli atti l'imputato ha la qualità di lavoratore subordinato (nell'atto di opposizione alla sentenza contumaciale 2 novembre 1982 egli si qualifica come conciatetti occupato nell'impresa del padre), la questione dev'essere esaminata in particolare alla luce degli artt. 48 e 49 del trattato e delle disposizioni di diritto derivato adottate per la loro attuazione, segnatamente del regolamento del Consiglio n. 1612/68.
punto 15
Infatti, com'è dichiarato nel quinto punto del preambolo del regolamento n. 1612/68, « il diritto di libera circolazione richiede, perché esso possa essere esercitato in condizioni obiettive di libertà e di dignità, che sia assicurata di diritto e di fatto la parità di trattamento per tutto ciò che si riferisce all'esercizio stesso di un'attività subordinata e all'accesso all'alloggio, e che siano anche eliminati gli ostacoli che si oppongono alla mobilità dei lavoratori, specie per quanto riguarda il diritto per il lavoratore di farsi raggiungere dalla famiglia e le condizioni d'integrazione della famiglia nella società del paese ospitante ».
punto 16
La facoltà di usare la propria lingua in un procedimento dinanzi ai giudici dello Stato membro di residenza, alle stesse condizioni che valgono per i lavoratori cittadini di detto stato, contribuisce in notevole misura all'integrazione del lavoratore migrante e della sua famiglia nella società del paese ospitante e quindi al raggiungimento dello scopo della libera circolazione dei lavoratori.
punto 17
Di conseguenza, si deve considerare che la predetta facoltà è ricompresa nella nozione di « vantaggio sociale » ai sensi dell'art. 7, n. 2, del citato regolamento n. 1612/68, il quale dispone che il lavoratore cittadino di un altro Stato membro deve godere nello Stato membro ospitante « degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali ». Infatti, come la Corte ha affermato nella sentenza 31 maggio 1979 (causa 207/78, Even, Race. 1979, pag. 2019), questa espressione si riferisce a tutti i vantaggi « che, connessi o no ad un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali, in ragione principalmente del loro status obiettivo di lavoratori o del semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale ».
punto 18
La questione pregiudiziale dev'essere pertanto risolta nel senso che il principio della libera circolazione dei lavoratori, stabilito dall'art. 48 del trattato e in particolare dal regolamento del Consiglio n. 1612/68, esige che al lavoratore cittadino di uno Stato membro e residente in un altro Stato membro sia riconosciuto il diritto di chiedere che un procedimento penale instaurato nei suoi confronti si svolga in una lingua diversa dalla lingua processuale usata di regola dinanzi al giudice investito della causa qualora i lavoratori nazionali possano, nelle stesse condizioni, avvalersi di questo diritto.
SENTENZA › Sulle spese
punto 19
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dal governo della Repubblica italiana, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulla questione sottopostale dalla Cour d'appel di Liegi, con sentenza 26 aprile 1984, dichiara:
Il principio della libera circolazione dei lavoratori, stabilito dall'art. 48 del trattato e in particolare dal regolamento del Consiglio n. 1612/68, esige che al lavoratore cittadino di uno Stato membro e residente in un altro Stato membro sia riconosciuto il diritto di chiedere che un procedimento penale instaurato nei suoi confronti si svolga in una lingua diversa dalla lingua processuale usata di regola dinanzi al giudice investito della causa qualora i lavoratori nazionali possano, nelle stesse condizioni, avvalersi di questo diritto.
Firme
Mackenzie Stuart
Bosco
Due
Pescatore
Koopmans
Everling
Bahlmann
Galmot
Joliét
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, I'11 luglio 1985.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente
A. J. Mackenzie Stuart