Sez. U, Sentenza n. 10508 del 30/04/2010 (Rv. 612882 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico contrattualizzato - Docente scolastico - Provvedimento di riduzione dell'orario scolastico - Controversia relativa alla disciplina del rapporto - Devoluzione al giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di impiego pubblico contrattualizzato, la domanda di un docente per il riconoscimento delle differenze stipendiali conseguenti ad una riduzione - asseritamente illegittima - delle ore settimanali che compongono la cattedra assegnata, con la quale non si contestino le linee di organizzazione generale dell'attività scolastica ma si richieda la corretta applicazione degli atti amministrativi di esercizio della discrezionalità, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ove la controversia sia successiva al 30 giugno 1998, rilevando, il provvedimento di conferimento dell'orario, nell'ambito della comune disciplina del rapporto di lavoro e configurandosi le determinazioni dei dirigenti scolastici inerenti a modificazioni unilaterali della quantità delle ore e, in genere, l'attività dell'Amministrazione scolastica di assegnazione dell'orario, come adempimento di un obbligo negoziale e non come esercizio di un potere di organizzazione. (Nella specie, la riduzione d'orario - da 20 ore settimanali a 18 - era avvenuta, secondo l'Amministrazione, in conseguenza di un progetto sperimentale autorizzato con d.m. 6 aprile 1995, la cui legittimità non era contestata dal ricorrente, limitatosi a dedurne l'erronea applicazione poiché la normativa prevedeva articolati moduli orari di insegnamento).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)