Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395
Testo in vigore al
Art. 61 Inquadramento dei marescialli maggiori scelti e dei marescialli maggiori
1. I marescialli maggiori scelti e i marescialli maggiori sono inquadrati, secondo l'ordine di ruolo nella qualifica di ispettore capo, fino alla copertura dell'aliquota di posti fissata al comma 1, lettera a), dell'articolo 60.
2. I marescialli maggiori scelti precedono nel ruolo i marescialli maggiori.
3. I marescialli maggiori, che non hanno trovato collocazione nella qualifica di ispettore capo, sono inquadrati in quella di ispettore fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 60 e, qualora non vi siano posti di ispettore, fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 60.
4. Il personale cosi' inquadrato nelle qualifiche di ispettore e vice ispettore, che non abbia demeritato a giudizio della commissione di cui all'articolo 50, consegue l'inquadramento nelle qualifiche superiori, progredendo fino a quella di ispettore capo, in relazione alle vacanze che si verificheranno nel tempo nelle aliquote fissate dall'articolo 60, comma 1, lettere a) e b).
5. Gli inquadramenti di cui al comma 4 sono disposti secondo l'ordine di ruolo e decorrono dalla data in cui si verificano le vacanze.
Art. 62 Inquadramento delle vigilatrici penitenziarie capo nel ruolo degli ispettori
1. Le appartenenti al ruolo delle vigilatrici penitenziarie capo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno maturato tredici anni di servizio sono inquadrate, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Sono inquadrate secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore, le appartenenti al ruolo delle vigilatrici penitenziarie capo che alla predetta data hanno maturato un'anzianita' di servizio inferiore ai tredici anni.
3. Detto personale precede nelle rispettive qualifiche coloro che vi accedono a seguito dell'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 24.
Art. 63 Disponibilita' di posti
1. I posti disponibili nelle qualifiche di ispettore e vice ispettore sono attribuiti, nei limiti delle aliquote di cui all'articolo 60.
Art. 64 Inquadramento dei marescialli capi e ordinari
1. I marescialli capi e ordinari che non hanno trovato collocazione nella qualifica di vice ispettore per mancanza di posti disponibili, sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente capo. Il personale inquadrato nella qualifica di ispettore, di vice ispettore o di sovrintendente capo, che non abbia demeritato, a giudizio della commissione di cui all'articolo 50, consegue l'inquadramento nelle qualifiche superiori o nel ruolo degli ispettori, progredendo in tale ruolo fino alla qualifica di ispettore capo, in relazione alle vacanze che si verificheranno nel tempo, nelle aliquote di posti fissate dall'articolo 60, comma 1, lettere a), b) e c).
Art. 65 Modalita' dell'inquadramento
1. Gli inquadramenti di cui all'articolo 64 sono disposti secondo l'ordine di ruolo e decorrono dalla data in cui si verificano le vacanze.
2. I marescialli capi sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianita' maturata dall'avanzamento al grado di maresciallo ordinario.
Art. 66 Corso di aggiornamento
1. I marescialli, dopo l'inquadramento nel ruolo degli ispettori a norma degli articoli precedenti, devono frequentare presso una scuola di formazione e aggiornamento, di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, un corso di aggiornamento della durata di due mesi, secondo turni fissati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Art. 67 Promozione al ruolo degli ispettori dei marescialli collocati a riposo
1. I marescialli capi e ordinari che non siano stati inquadrati nel ruolo degi ispettori conseguono, dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, la promozione alla qualifica di vice ispettore, con il relativo trattamento economico, se piu' favorevole.
Art. 68 Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti
1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva il grado di brigadiere con almeno cinque anni di anzianita' nel grado, e' inquadrato secondo l'ordine di ruolo, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente capo del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Il personale che rivestiva il grado di brigadiere con anzianita' nel grado inferiore a cinque anni e' inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di sovrintendente conservando l'anzianita' nel grado che e' utile ai fini della promozione alla qualifica superiore secondo i termini e le modalita' di cui al comma 1. Detto personale precede nel ruolo il personale inquadrato ai sensi del comma 3.
3. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva il grado di vicebrigadiere, e' inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente.
4. Detto personale precede nel ruolo il personale inquadrato ai sensi del comma 5.
5. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva il grado di appuntato scelto e che abbia conseguito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere, e' inquadrato, in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in tale posizione, nella qualifica di sovrintendente, secondo l'ordine cronologico dei singoli concorsi e, nell'ambito di ciascun concorso, secondo le graduatorie di merito.
6. Il personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva la qualifica di vigilatrice penitenziaria superiore e' inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, con le seguenti modalita':
a) nella qualifica di vice sovrintendente, le vigilatrici penitenziarie superiori con una anzianita' nella qualifica inferiore a due anni;
b) nella qualifica di sovrintendente, le vigilatrici penitenziarie superiori con una anzianita' nella qualifica maggiore di due anni;
c) nella qualifica di sovrintendente capo le vigilatrici penitenziarie superiori con una anzianita' nella qualifica maggiore di cinque anni.
7. Il personale di cui al comma 6, lettere a) e b), conserva l'anzianita' della qualifica che e' utile ai fini della promozione alla qualifica superiore.
Art. 69 Inquadramento nelle qualifiche degli assistenti
1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva il grado di appuntato, e' inquadrato nelle qualifiche degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo, con le seguenti modalita':
a) nella qualifica di assistente capo, gli appuntati scelti secondo l'ordine di ruolo e conservando l'anzianita' di grado;
b) nella qualifica di assistente, gli appuntati.
2. Il personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, aveva una anzianita' di servizio maggiore di 15 anni e' inquadrato nella qualifica di assistente capo secondo l'ordine di ruolo e conservando l'anzianita' nella qualifica. Lo stesso personale con anzianita' maggiore di dieci anni di servizio e' inquadrato nella qualifica di assistente.
3. Il personale inquadrato nella qualifica di assistente conserva l'anzianita' maturata nel grado di appuntato, o nella qualifica di vigilatrice penitenziaria, che e' utile ai fini della promozione alla qualifica di assistente capo.
Art. 70 Inquadramento nelle qualifiche degli agenti
1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva la qualifica di guardia scelta, e' inquadrato nella qualifica di agente scelto del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'anzianita' nella qualifica o, a parita' di anzianita', secondo l'ordine di ruolo.
2. Il personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, aveva una anzianita' di servizio maggiore di cinque anni e' inquadrato nella qualifica di agente scelto, secondo l'anzianita' nella qualifica o, a parita' di anzianita', secondo l'ordine di ruolo.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 conserva l'anzianita' maturata nella qualifica di guardia scelta o nella qualifica di vigilatrice penitenziaria, che e' utile ai fini della promozione alla qualifica di assistente del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
4. Il personale che rivestiva, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il grado di guardia o la qualifica di vigilatrice penitenziaria, e' inquadrato nella qualifica di agente, conservando l'anzianita' di grado o della qualifica, che e' utile ai fini della promozione alla qualifica di agente scelto.
Art. 71 Limiti di eta'
1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e' collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di eta'.
2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, inquadrato nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio conserva i limiti di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio, previsti dal precedente ordinamento.
Art. 72 Effetti dei concorsi e degli avanzamenti in corso
1. Sono fatti salvi le procedure concorsuali e gli effetti dei concorsi in corso di espletamento o gia' espletati, alla data di entrata in vigore del presente decreto. I vincitori dei concorsi suddetti frequenteranno corsi di formazione e conseguiranno la nomina in ruolo secondo gli ordinamenti in forza dei quali sono stati banditi i concorsi stessi.
2. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni e agli scrutini di avanzamento dei sottufficiali, appuntati e guardie del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; e nei confronti del predetto personale l'inquadramento avra' effetto dalla data del decreto di promozione o di nomina.
3. I sottufficiali partecipanti ai concorsi per esami o compresi nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento ai gradi di maresciallo maggiore, capo od ordinario, sono ammessi ai concorsi per l'inquadramento nel ruolo degli ispettori, prescindendo dal possesso del grado che avrebbe dato titolo alla partecipazione ai concorsi stessi.
4. Il suddetto personale, ove consegua l'avanzamento ai sensi del comma 2, e' inquadrato secondo le modalita' di cui agli articoli 65, 66 e 69 qualora superi i concorsi di cui agli articoli 67 e 68.
5. Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia, che ha conseguito l'avanzamento al grado di vicebrigadiere, e' ammesso allo scrutinio per merito assoluto, per la promozione alla qualifica di sovrintendente, conservando l'anzianita' nel grado utile ai fini della promozione a tale qualifica.
Art. 73 Trattamento pensionistico nella fase di transizione
1. Al personale cessato dal servizio dopo la data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano, qualora piu' favorevoli ed ai soli fini pensionistici, l'inquadramento ed il relativo trattamento economico spettanti al personale in servizio avente la stessa qualifica.
2. Al personale che alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva il grado di maresciallo maggiore scelto o di maresciallo maggiore si applicano, ai soli fini pensionistici, l'inquadramento alla qualifica di ispettore capo ed il relativo trattamento economico.
3. Al personale proveniente dai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia continua ad applicarsi l'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.
4. Il predetto articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, si applica anche al personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.
5. Nei confronti del personale di cui al comma 4 si applica il comma 2 dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1984, n. 34, equiparando, agli effetti dell'aumento del quinto di servizio, l'indennita' penitenziaria alla indennita' pensionabile.
6. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del collocamento a riposo, puo' optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i limiti di eta' previsti dalle precedenti disposizioni.
Art. 74 Norme relative alla guida di autoveicoli
1. Le disposizioni dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano anche al Corpo di polizia penitenziaria autorizzato a guidare veicoli dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Le disposizioni dell'articolo 32, commi primo e secondo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, si applicano al personale del Corpo di polizia penitenziaria che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione di mezzi dell'Amministrazione penitenziaria nell'espletamento del servizio.
Art. 75 Utilizzazione del personale invalido
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita' assoluta.
3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidita' non dipendente da causa di servizio, la quale non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo' essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'uffico nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreche' l'infermita' accertata ne consente l'ulteriore impiego.
4. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.
5. Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidita', dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
6. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.
7. Il suddetto personale puo' essere altresi' utilizzato per l'espletamento delle attivita' assistenziali e previdenziali in favore del personale anche per le esigenze dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.
8. Il giudizio di inidoneita' di cui al presente articolo compete alle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
9. Le dette commissioni devono, altresi', fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermita' accertata.
Art. 76 Modalita' di trasferimento
1. Il trasferimento, a domanda, del personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 75 nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, tenuto conto delle esigenze di servizio, e' disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le commissioni di cui all'articolo 50 in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato, nonche' la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.
2. Il trasferimento d'ufficio del personale di cui al comma 3 dell'articolo 75 nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo dell'Amministrazione penitenziaria e' disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le commissioni di cui all'articolo 50 in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato, nonche' la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.
3. Nel caso in cui l'interessato non assuma servizio senza giustificato motivo, dopo il trasferimento nell'altro ruolo, decade dall'impiego ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera c, testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. La commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n, 738, esprime il proprio parere sulla idoneita' del personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 75 ad essere impiegato in altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria.
5. La commissione, ai fini della formulazione del suddetto parere, puo' avvalersi del centro di reclutamento previsto dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed eventualmente della consulenza di organismi civili e militari e di professionisti estranei all'amministrazione e tiene conto delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche citate dal comma 8 dell'articolo 75 e dell'esito della prova teorica e pratica di cui al comma 2.
6. Il personale interessato ha diritto di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.
7. Il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, in relazione alla natura della prova cui va sottoposto il personale interessato, puo' chiamare a partecipare alle riunioni della commissione due funzionari appartenenti all'Amministrazione penitenziaria.
8. Il trasferimento del personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 75 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato e' disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di amministrazione dell'amministrazione ricevente.
9. Quest'ultima puo' sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalita' da fissarsi con decreto del Ministro competente.
10. L'amministrazione alla quale e' stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all'articolo 75 si dovra' pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa.
11. Qualora nel termine sopraindicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.
12. Nel periodo intercorrente, il personale e' collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneita'.
Art. 77 Dispensa dal servizio
1. Qualora il personale di cui all'articolo 75 sia ritenuto non idoneo all'assolvimento dei compiti propri degli altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero per esigenze di servizio non possa essere trasferito in altri ruoli dell'amministrazione penitenziaria o di altre amministrazione dello Stato, e' dispensato dal servizio ai sensi degli articoli 129 e 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 78 Inquadramento del personale trasferito
1. Il trasferimento in altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, o di altre amministrazioni dello Stato del personale di cui all'articolo 75 non comporta modifiche delle dotazioni dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.
2. Il personale trasferito e' inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conservando la anzianita' nella qualifica ricoperta, l'anzianita' complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.
3. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente decreto, sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati liberi da detto personale fino al riassorbimento del soprannumero.
Art. 79 Rigetto delle istanze di trasferimento
1. Il rigetto della domanda del personale di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 75 ad essere trasferito alle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato e' disposto con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia o del Ministro interessato.
Art. 80 Divieto di riammissione in servizio
1. Il personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 75, trasferito ad altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o ad altre amministrazioni dello Stato non puo' essere riammesso nel ruolo di provenienza.
Titolo IV. Accesso ai ruoli del personale del corpo di polizia penitenziaria
Capo I
Art. 81 Assunzione di personale del Corpo di polizia penitenziaria
1. L'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso per esami.
2. I concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria sono banditi su base nazionale.
3. Per particolari esigenze e limitatamente all'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti e degli ispettori, possono essere banditi concorsi per una o piu' regioni.
4. I concorsi di cui al presente articolo sono indetti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in relazione ai posti disponibili ai singoli ruoli.
5. I bandi di concorso sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.