Sez. 5, Sentenza n. 9550 del 29/04/2011 (Rv. 617973 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Redditi da fabbricati - Art. 17 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Previsione di esclusione dall'imposta - Ragione - Ambito di applicazione - Ai redditi da fabbricati appartenenti a persone fisiche e/o società - Configurabilità .
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di ILOR, l'art. 17, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 nel prevedere l'esclusione dall'imposta in questione dei redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, "ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione", persegue l'obiettivo di evitare una doppia tassazione dello stesso immobile ai fini dell'ICI ed dell'ILOR e si applica, quindi, ai redditi di fabbricati, anche costituenti oggetto di locazione, a qualsiasi soggetto (persona fisica o società commerciale) appartengano.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)