Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36533 del 24/11/2021 (Rv. 663089 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO | Sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno - Impugnazione del capo relativo al "quantum debeatur" - Cognizione del giudice del gravame - “An” della responsabilità - Estensione - Necessità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO
L'impugnazione, sotto il profilo del "quantum debeatur", della sentenza di rigetto di una domanda di risarcimento del danno determina la devoluzione al giudice del gravame anche del capo relativo all'"an" della responsabilità, che del primo costituisce il necessario antecedente logico-giuridico.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)