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Sez. 3, Sentenza n. 643 del 15/01/2007 (Rv. 594822 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Azione disciplinare - Prescrizione - Pluralità di illeciti disciplinari commessi in tempi diversi - Termine - Decorrenza - Applicabilità dell'art. 158 cod. pen. - Esclusione - Conseguenza - Decorrenza autonoma della prescrizione per ciascuno degli illeciti.
Stato
decisa il 2007-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594822-01

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE

Nell'ordinamento della professione di giornalista il regime normativo della prescrizione in materia disciplinare è contenuto nell'art. 58 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, il quale non contiene una regolamentazione corrispondente, per il caso di commissione di una pluralità di illeciti disciplinari, all'art. 158 cod. pen., alla stregua del quale il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui cessa la continuazione. Pertanto, dovendosi escludere ogni possibilità di applicazione estensiva di quest'ultima norma che svantagerebbe l'incolpato senza alcun altro beneficio, deve ritenersi che, nel caso in cui siano attribuiti al giornalista più illeciti disciplinari commessi in tempi diversi, la prescrizione decorre autonomamente per ciascuno di essi, sicché ben può avvenire che alcuni di essi siano prescritti ed altri no.

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 58, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 63 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)