diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4815 del 09/11/1977 (Rv. 388418 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - LEGGI DI PROROGA - RAPPORTI CESSATI ANTERIORMENTE - INAPPLICABILITA - PERSISTENTE CONDUZIONE DI FATTO DEL BENE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388418-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - LEGGI DI PROROGA - RAPPORTI CESSATI ANTERIORMENTE - INAPPLICABILITA - PERSISTENTE CONDUZIONE DI FATTO DEL BENE - IRRILEVANZA.*

Le leggi di proroga delle locazioni urbane non sono applicabili a rapporti giuridicamente cessati per disdetta con efficacia anteriore alla loro entrata in vigore e persistenti solo come rapporti di fatto, per il ritardo del conduttore nella restituzione dell'immobile. (Conf 3054/76, mass n 381827).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 12/11/1971 num. 1115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)