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Sez. 3, Sentenza n. 8940 del 20/08/1991 (Rv. 473560 - 01)

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici (Legge 3 maggio 1982 n. 203) - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Indennità | Affittuario di fondo rustico - Migliorie e addizioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982 n. 203 - Inosservanza delle procedure prescritte dalla disciplina all'epoca vigente - Declaratoria di parziale illegittimità dell' art. 17 settimo comma della legge 3 maggio 1982 n. 203 - Conseguenze - Diritto all'indennità - Sussistenza - Riscontro - Riferimento alla disciplina precedente - Quantificazione della indennità - Normativa in vigore alla data della cessazione del rapporto - Applicabilità.
Stato
decisa il 1991-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473560-01

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici (Legge 3 maggio 1982 n. 203) - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Indennità

Con riguardo alle migliorie ed addizioni effettuate dall'affittuario di fondo rustico anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982 n. 203, senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla disciplina all'epoca vigente, il diritto all'indennità va riscontrato, a seguito della declaratoria di parziale illegittimità dell'art. 17 settimo comma di detta legge (sentenza della Corte Costituzionale n. 692 del 1988), in base a detta disciplina (art. 1651 cod. civ., e poi art. 14 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, dichiarato parzialmente illegittimo, con riferimento ai "piccoli miglioramenti", dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 153 del 1977), ferma restando, in ordine alla quantificazione dell'indennità medesima, l'applicabilità della normativa in vigore alla data della cessazione del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1651, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)