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Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione)

Testo in vigore al

Art. 164 Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire le norme relative alla concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 163, paragrafo 3.

Art. 165 Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali:

  1. a) la presentazione della dichiarazione normale in dogana di cui all'articolo 162;

  2. b) relative alla messa a disposizione dei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 163, paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

Sezione 3. Dichiarazioni semplificate in dogana

Art. 166 Dichiarazione semplificata

1. Le autorità doganali possono accettare che una persona ottenga il vincolo delle merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata che può omettere talune indicazioni di cui all'articolo 162 o i documenti di accompagnamento menzionati all'articolo 163.

2. Il regolare ricorso a una dichiarazione semplificata di cui al paragrafo 1 è soggetto a un'autorizzazione delle autorità doganali.

Art. 167 Dichiarazione complementare

1.

In caso di dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 166 o di iscrizione nelle scritture del dichiarante a norma dell'articolo 182, il dichiarante presenta presso l'ufficio doganale competente, entro un termine specifico, una dichiarazione complementare contenente le indicazioni necessarie per il regime doganale in questione.

In caso di dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 166 i documenti di accompagnamento necessari sono in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali entro un termine specifico.

La dichiarazione complementare può avere carattere globale, periodico o riepilogativo.

2. L'obbligo di presentare una dichiarazione complementare è oggetto di esonero nei seguenti casi:

  1. a) se le merci sono vincolate a un regime di deposito doganale;

  2. b) in altri casi specifici.

3. Le autorità doganali possono non esigere la presentazione di una dichiarazione complementare se si applicano le seguenti condizioni:

  1. a) la dichiarazione semplificata concerne merci il cui valore e la cui quantità sono al di sotto della soglia statistica;

  2. b) la dichiarazione semplificata contiene già tutte le informazioni necessarie per il regime doganale interessato; e

  3. c) la dichiarazione semplificata non è eseguita mediante iscrizione nelle scritture del dichiarante.

4. La dichiarazione semplificata di cui all'articolo 166, o l'iscrizione nelle scritture del dichiarante di cui all'articolo 182, e la dichiarazione complementare sono considerate costituire uno strumento unico ed indivisibile che ha effetto a decorrere, rispettivamente, dalla data di accettazione della dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 172 e dalla data in cui le merci sono iscritte nelle scritture del dichiarante.

5. Il luogo in cui la dichiarazione complementare è presentata si considera, ai fini dell'articolo 87, essere il luogo in cui è stata presentata la dichiarazione in dogana.

Art. 168 Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:

  1. a) le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 166, paragrafo 2;

  2. b) il termine specifico di cui all'articolo 167, paragrafo 1, primo comma, entro il quale deve essere presentata la dichiarazione complementare;

  3. c) il termine specifico di cui all'articolo 167, paragrafo 1, secondo comma, entro il quale i documenti di accompagnamento devono essere in possesso del dichiarante;

  4. d) i casi specifici in cui l'obbligo di presentare una dichiarazione complementare è oggetto di esonero ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 2, lettera b).

Art. 169 Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la presentazione:

  1. a) della dichiarazione semplificata di cui all'articolo 166;

  2. b) della dichiarazione complementare di cui all'articolo 167.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

Sezione 4. Disposizioni applicabili a tutte le dichiarazioni in dogana

Art. 170 Presentazione di una dichiarazione in dogana

1.

Fatto salvo l'articolo 167, paragrafo 1, la dichiarazione in dogana può essere presentata da qualsiasi persona che sia in grado di fornire tutte le informazioni richieste per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. Tale persona deve inoltre essere in grado di presentare o far presentare le merci in questione in dogana.

Tuttavia, qualora l'accettazione di una dichiarazione in dogana implichi obblighi particolari per una determinata persona, tale dichiarazione è presentata da tale persona o dal suo rappresentante.

2. Il dichiarante deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione.

3. In deroga al paragrafo 2, la condizione di stabilimento nel territorio doganale dell'Unione non è richiesta alle persone che:

  1. a) presentano una dichiarazione in dogana di transito o di ammissione temporanea,

  2. b) presentano una dichiarazione in dogana a titolo occasionale, anche a fini di uso finale o di perfezionamento attivo, purché le autorità doganali lo ritengano giustificato;

  3. c) sono stabilite in un paese il cui territorio è adiacente al territorio doganale dell'Unione e che presentano le merci cui fa riferimento la dichiarazione in dogana a un ufficio doganale di frontiera dell'Unione adiacente a tale paese, a condizione che il paese nel quale sono stabilite le persone conceda mutui benefici alle persone stabilite nel territorio doganale dell'Unione.

4. Le dichiarazioni in dogana sono autenticate.

Art. 171 Presentazione di una dichiarazione in dogana prima della presentazione delle merci

Una dichiarazione in dogana può essere presentata prima della presentazione prevista delle merci in dogana. Se le merci non sono presentate entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione doganale, si considera che detta dichiarazione non sia stata presentata.

Art. 172 Accettazione di una dichiarazione in dogana

1. Le dichiarazioni in dogana rispondenti alle condizioni stabilite nel presente capo sono accettate immediatamente dalle autorità doganali se le merci cui si riferiscono sono state presentate in dogana.

2. Salvo che sia altrimenti disposto, la data di accettazione della dichiarazione in dogana da parte delle autorità doganali è la data da usare per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci e per tutte le altre formalità all'importazione o all'esportazione.

Art. 173 Modifica della dichiarazione in dogana

1. Su sua richiesta, il dichiarante è autorizzato a modificare una o più indicazioni della dichiarazione in dogana dopo l'accettazione di quest'ultima da parte delle autorità doganali. La modifica non può far diventare oggetto della dichiarazione in dogana merci diverse da quelle che ne costituivano l'oggetto iniziale.

2. Tuttavia siffatte rettifiche non possono più essere autorizzate se la richiesta è fatta dopo che le autorità doganali:

  1. a) hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci;

  2. b) hanno stabilito che le indicazioni della dichiarazione in dogana sono inesatte;

  3. c) hanno svincolato le merci.

3. Su richiesta del dichiarante, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana, la modifica della stessa può essere autorizzata dopo lo svincolo delle merci per consentire al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione.

Art. 174 Invalidamento della dichiarazione in dogana

1.

Su richiesta del dichiarante, le autorità doganali invalidano una dichiarazione in dogana già accettata quando:

  1. a) sono certe che le merci saranno vincolate immediatamente a un altro regime doganale; o

  2. b) sono certe che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo delle merci al regime doganale per il quale sono state dichiarate.

Tuttavia, se le autorità doganali hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci, la richiesta di invalidare la dichiarazione in dogana può essere accolta solo dopo tale visita.

2. Salvo che sia altrimenti disposto,una volta concesso lo svincolo delle merci, la dichiarazione in dogana non può più essere invalidata.

Art. 175 Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire i casi in cui la dichiarazione in dogana è invalidata dopo lo svincolo delle merci di cui all'articolo 174, paragrafo 2.

Art. 176 Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:

  1. a) la presentazione di una dichiarazione in dogana conformemente all'articolo 171;

  2. b) l'accettazione di una dichiarazione in dogana di cui all'articolo 172, compresa l'applicazione delle norme nei casi di cui all'articolo 179;

  3. c) la modifica della dichiarazione in dogana dopo lo svincolo delle merci conformemente all'articolo 173, paragrafo 3.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

Sezione 5. Altre semplificazioni

Art. 177 Semplificazione della compilazione di dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse

1. Quando una spedizione è costituita da merci classificate in sottovoci tariffarie diverse e il trattamento di ciascuna di tali merci, per la compilazione della dichiarazione in dogana secondo le relative sottovoci, comporta un carico di lavoro e di spesa sproporzionato rispetto ai dazi all'importazione o all'esportazione applicabili, le autorità doganali possono accettare, su richiesta del dichiarante, che i dazi all'importazione o all'esportazione siano applicati all'intera spedizione sulla base della sottovoce tariffaria delle merci soggette all'aliquota più elevata del dazio all'importazione o all'esportazione.

2. Le autorità doganali rifiutano il ricorso alla semplificazione di cui al paragrafo 1 per merci soggette a divieti o restrizioni o ad accisa qualora l'applicazione della misura richieda la classificazione corretta.

Art. 178 Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure per la determinazione della sottovoce tariffaria ai fini dell'applicazione dell'articolo 177, paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

Art. 179 Sdoganamento centralizzato

1.

Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare, presso un ufficio doganale competente del luogo in cui l'interessato è stabilita, una dichiarazione in dogana per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale.

Si può derogare al requisito per l'autorizzazione di cui al primo comma se la dichiarazione in dogana è presentata e le merci sono presentate agli uffici doganali sotto la responsabilità di un'unica autorità doganale.

2. Il richiedente l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali.

3. L'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione in dogana:

  1. a) vigila che le merci siano vincolate al regime doganale in questione;

  2. b) effettua i controlli doganali per la verifica della dichiarazione in dogana di cui all'articolo 188, lettere a) e b);

  3. c) se del caso, chiede che l'ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci di effettui i controlli doganali per la verifica della dichiarazione in dogana di cui all'articolo 188, lettere c) e d); e

  4. d) espleta le formalità doganali per la riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'eventuale obbligazione doganale.

4. L'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione in dogana e quello presso il quale sono presentate le merci si scambiano le informazioni necessarie per la verifica della dichiarazione in dogana e per lo svincolo delle merci.

5. L'ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci effettua, fatti salvi i propri controlli riguardanti le merci che entrano o escono dal territorio doganale dell'Unione, i controlli doganali di cui al paragrafo 3, lettera c), e fornisce all'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione in dogana i risultati di tali controlli.

6. L'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione in dogana svincola le merci conformemente agli articoli 194 e 195, tenendo conto:

  1. a) dei risultati dei propri controlli per la verifica della dichiarazione in dogana;

  2. b) dei risultati dei controlli effettuati dall'ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci per la verifica della dichiarazione in dogana e dei controlli riguardanti le merci che entrano o escono dal territorio doganale dell'Unione.

Art. 180 Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 179, paragrafo 1, primo comma.

Art. 181 Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali concernenti:

  1. a) lo sdoganamento centralizzato, comprese le formalità e i controlli doganali pertinenti, di cui all'articolo 179;

  2. b) la deroga all'obbligo di presentazione delle merci di cui all'articolo 182, paragrafo 3, nell'ambito dello sdoganamento centralizzato.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

Art. 182 Iscrizione nelle scritture del dichiarante

1. Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare una dichiarazione in dogana, compresa una dichiarazione semplificata, sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante a condizione che le indicazioni di tale dichiarazione siano a disposizione delle suddette autorità nel sistema elettronico del dichiarante al momento della presentazione della dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante.

2. La dichiarazione in dogana si ritiene accettata al momento dell'iscrizione delle merci nelle scritture.

3.

Le autorità doganali possono, su richiesta, esonerare dall'obbligo di presentazione delle merci. In tal caso si considera che le merci siano state svincolate al momento dell'iscrizione nelle scritture del dichiarante.

Tale esonero può essere concesso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  1. a) il dichiarante è operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali;

  2. b) la natura e il flusso delle merci interessate lo giustificano e sono noti all'autorità doganale;

  3. c) l'ufficio doganale di controllo ha accesso a tutte le informazioni che ritiene necessarie per consentirgli di esercitare, se necessario, il suo diritto di visitare le merci;

  4. d) al momento dell'iscrizione nelle scritture, le merci non sono più soggette a divieti o restrizioni, salvo che sia altrimenti disposto nell'autorizzazione.

Tuttavia, l'ufficio doganale di controllo può chiedere, in situazioni specifiche, che siano presentate le merci.

4. Le condizioni alle quali è consentito lo svincolo delle merci sono enunciate nell'autorizzazione.

Art. 183 Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1.

Art. 184 Conferimento di competenze di esecuzione

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali relative all'iscrizione nelle scritture del dichiarante di cui all'articolo 182, compresi le formalità e i controlli doganali pertinenti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.